di Vincenzo Giannotti
La delibera della Corte dei conti Liguria n. 77/2019 La giurisprudenza contabile ha da tempo precisato che esiste un vero e proprio obbligo, da parte del consiglio comunale, di procedere all’immediato riconoscimento dei debiti fuori bilancio provenienti da sentenze esecutive (articolo 194, comma 1, lettera a) del Tuel), data la certezza dell’an e del quantum disposto dal giudice. Il riferimento del legislatore a sentenze esecutive, e non a sentenze passate in giudicato, presuppone la sola esistenza di un provvedimento giurisdizionale – con la natura sostanziale e non meramente formale di una sentenza – idoneo a instaurare un processo esecutivo. Secondo la Corte dei conti ligure (deliberazione n. 77/2019), anche il decreto di liquidazione della prestazione di un consulente tecnico d’ufficio deve essere considerata quale sentenza esecutiva o assimilata. Le spese legali e altre generali, invece, anche se non menzionate in sentenza, inerendo ai rapporti tra le parti, la cui debenza non è automatica ma lo diviene solo in caso di sentenza definitiva o quando non sia sospesa la esecutività della sentenza non definitiva, devono essere oggetto di accantonamento prudenziale al fondo rischi (punto 5.2, lettera b) dell’allegato A2 del Dlgs 118/2011). I dubbi dell’ente locale Il sindaco di un Comune si è rivolto ai giudici contabili circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive, dato l’obbligo da parte del consiglio comunale del loro riconoscimento senza necessità di una preliminare valutazione dell’utilità o dell’arricchimento. In particolare ha chiesto se nel totale del valore da riconoscere debbano essere incluse anche le spese del consulente tecnico di ufficio e le spese legali e con esse quelle generali (15% del valore del compenso legale) qualora quest’ultime non siano indicate in sentenza. Compensi Ctu Secondo i giudici contabili liguri il decreto di liquidazione del Ctu, da parte del giudice, costituisce titolo esecutivo contro la parte stessa (articolo 53 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile), e quindi come tale è idoneo a essere assimilato a una sentenza esecutiva (articolo 194, comma 1, lettera a) del Dlgs 267/2000). Il collegio contabile, a questo riguardo, ha precisato come, pur non essendo possibile applicare all’articolo 194 del Tuel l’estensione analogica prevista dall’articolo 14 delle preleggi, esso può tuttavia essere oggetto di interpretazione estensiva, come risultato di un’operazione logica diretta a individuare il reale significato e l’effettiva portata della norma ed estendere la regola a casi anche implicitamente considerati (tra le tante Cassazione civile sezione I, n. 17396/2005). Compensi legali e relative spese generali Anche in caso di mancata evidenza da parte del giudice nella sentenza delle spese generali (pari al 15% del compenso legale) l’ente locale dove procedere alla sua integrazione come importo da liquidare. Il collegio contabile è giunto a queste conclusioni sulla base dell’articolo 13, comma 10, della legge 247/2012 dove è stabilito che, oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, tra l’altro in sede di liquidazione giudiziale, una somma per il rimborso delle spese forfettarie (o generali). Infatti, secondo il giudice di legittimità il provvedimento giudiziale che non menzioni la percentuale del rimborso o non dica nulla circa la sua spettanza, va interpretato nel senso che abbia recepito implicitamente la regola e pertanto abbia riconosciuto il rimborso nella misura del 15 % (tra le tante Cassazione civile, sezione II, ordinanza n. 9385/2019en. 13639/2018). Tuttavia, rispetto alla spesa del Ctu che rappresenta una spesa definitiva da corrispondere a prescindere dalla soccombenza e come tale ripartita tra le parti, le spese legali e quelle generali ineriscono, invece, ai rapporti interni tra le parti e sono dovute solo in caso di soccombenza da sentenza definitiva o quando non sia sospesa la esecutività della sentenza non definitiva. In quest’ultimo caso, sarà cura dell’ente accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l’eventuale perdita in giudizio.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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