Si rischia di premiare le gestioni inefficienti

Il Sole 24 Ore
9 Gennaio 2012
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La vicenda del computo delle spese del personale degli enti locali (iniziata con l’articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008) si è arricchita di due nuove puntate. La prima è l’ennesima modifica legislativa che ha portato il tetto dal 40 al 50%, con il decreto «Salva Italia»: un aumento eccessivo, che ridimensiona l’impatto della norma e mal si concilia con il rigore. La seconda è la deliberazione 14/2011 della sezione delle autonomie della Corte dei conti, seguita alla sollecitazione della sezione di controllo per la Toscana che, in verità, aveva chiesto un intervento delle sezioni riunite. La scelta della Corte è stata opportuna, perché lascia spazio a ulteriori approfondimenti.

Su alcuni punti, in effetti, è forse il caso di riflettere ancora. La definizione dell’ambito soggettivo alle sole società controllate (o miste) «purché affidatarie di servizi pubblici locali» sembra escludere la categoria delle società strumentali miste. Inoltre è certo corretto non ricomprendere gli enti che non hanno natura societaria, ma non lo è altrettanto escludere le partecipate di secondo livello: chi ha una holding finanziaria viene così esonerato dal computare il personale delle sue società controllate. Con conseguenze facilmente immaginabili.

Ancora, è vero che il bilancio consolidato, se ben redatto, è lo strumento ideale per questo genere di analisi. Ma, finché esso non sarà adottato in via definitiva, non si comprende perché nel termine «spesa», utilizzato dal legislatore, la sezione autonomie legga «costo». E, soprattutto, perché essa non utilizzi né le spese né i costi per il calcolo, bensì il valore della produzione e i corrispettivi, mentre la norma non parla mai di ricavi.

Inoltre, si assume che l’incidenza delle spese del personale non può che aumentare rispetto a quella del solo ente locale, perché si incide sul solo nominatore, arrivando a un eccesso di rigore che non sembra corrispondere al volere del legislatore.

Un altro elemento critico riguarda i cosiddetti corrispettivi e soprattutto l’eventualità che essi siano pari a zero come accade in tutte le società che vivono di tariffa: è quasi la normalità nel settore idrico e, nel comparto rifiuti, per i Comuni che applicano la Tia. La delibera prevede che «è possibile utilizzare tali ricavi (da tariffa, ndr), associati agli utenti di ciascun ente». Potere, però, non è dovere, e il calcolo è tutt’altro che semplice visto che dipende dal sistema informativo delle aziende e non del Comune. Forte quindi la tentazione di non computare tali ricavi, per arrivare ad una incidenza pari a zero di queste società. Così facendo, in ogni caso, si avrà una eterogeneità di comportamenti.

Ancora, nel prendere come riferimento il valore della produzione al posto delle spese si sottovaluta il peso delle società in perdita. Ad esempio, le società in house di Roma Capitale hanno, al 31 dicembre 2010, un valore della produzione di 2.459 milioni a fronte di costi della stessa natura per 2.743 milioni e perdite nette di 323 milioni. Davvero il valore della produzione e gli inadeguati corrispettivi sono i parametri corretti da considerare? Non si premiano così le inefficienze?

È condivisibile puntare sulla semplicità, ma ciò non deve sacrificare la comparabilità dei risultati, soprattutto su temi delicati come l’assunzione del personale che, patologie a parte, spesso significa mantenere o meno dei servizi. Le modifiche introdotte all’articolo 76 dal Dl 98/2011, con l’estensione del computo delle spese del personale alle società sono uno stimolo potente sia alle liberalizzazioni (le società che non hanno affidamento diretto sono escluse) sia ad una governance di gruppo più stringente. Sarebbe un peccato sprecare questa occasione.

Stefano Pozzoli

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