Sindaci meno responsabili

ItaliaOggi
29 Marzo 2022
Modifica zoom
100%

di Francesco Cerisano

La riforma del Tuel prevede una separazione delle competenze rispetto a quelle dei dirigenti, unici responsabili dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati
Sindaci al riparo da responsabilità non proprie grazie a una separazione più netta delle competenze rispetto a quelle dei dirigenti, responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. In attuazione del principio di separazione tra responsabilità politicae responsabilità gestionale, spetteranno ai sindaci le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica dei risultati dell’attività amministrativa.

Sindaci al riparo da responsabilità non proprie graziea una separazione più netta delle competenze rispetto a quelle dei dirigenti che saranno responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. In attuazione del principio di separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale, spetterà ai sindaci (e ai presidenti di provincia) esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ma, rispetto a quanto finora previsto dal Tuel, i primi cittadini non dovranno più sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti perché questi saranno compiti attribuiti in via esclusiva ai dirigenti. Lo prevede la bozza di riforma del Testo unico sugli enti locali pronta ad approdare in consiglio dei ministri (forse già in settimana) dopo una lunga gestazione tecnica. Sull’articolato lavora da mesi il ministro dell’interno Luciana Lamorgese ma ora il testo ha raggiunto una versione «stabilizzata» (anticipata da ItaliaOggi il 24 febbraio) pronta per andare sul tavolo del cdm. La riforma cammina su un doppio binario: un ddl delega (da attuare entro nove mesi) e una serie di modifiche immediatamente operative alla governance degli enti locali.A cominciare dal terzo mandato, le cui maglie vengono notevolmente ampliate consentendo ai primi cittadini dei comuni con meno di 15 mila abitanti di ricandidarsi dopo due mandati consecutivi. Una chance finora prevista solo nei comuni fino a 5.000. Per i mini-enti arriva anche l’esonero dal controllo di gestione.

Gestioni associate. Con la sentenza n.33/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali imposto ai piccoli comuni dall’art.14 del dl 78/2010 (cosiddetto decreto Calderoli) nella parte in cui non prevedeva la possibilità di dimostrare che, in forma associata, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici, in modo da poter ottenere l’esonero dall’obbligo. In linea con le indicazioni della Consulta, il ddl di riforma del Tuel consente in linea teorica ai piccoli comuni di gestire le funzioni in autonomia. Ma per mantenere tale esercizio autonomo ed evitare le gestioni associate,i mini-enti dovranno dimostrare che fare da sé è più economico e maggiormente adeguato a soddisfare le esigenze dei cittadini. E non sarà una dimostrazione facile perché per ciascuna funzione gli enti dovranno individuare: i modelli organizzativi e i livelli delle prestazioni, determinati sulla base di un panel di indicatori, i costi dell’esercizio in forma autonoma rispetto a quelli in forma associata, l’adeguatezza dei servizi in relazione alla popolazione, le collocazioni geografiche non idonee allo svolgimento delle funzioni in forma associata. I criteri per effettuare questa valutazione saranno dettati da un dpcm che palazzo Chigi partorirà in collaborazione con il supporto tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. La decisione finale sarà presa dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) presso il ministero dell’interno. Nel caso in cui i piccoli comuni non siano in grado di esercitare in forma autonoma le funzioni, saranno le regioni a individuare i livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli con i mini-enti che dovranno adeguarsi entro il termine indicato dalla legislazione regionale, pena l’attivazione del potere sostitutivo da parte dei governatori. Nel caso in cui la regione non definisca i livelli ottimali di esercizio, sarà il governo ad attivare il potere sostitutivo. Sindaci metropolitani eletti Si prevede l’elezione diretta del sindaco metropolitano che oggi invece coincide con il sindaco del comune capoluogo della città metropolitana. Sarà eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della città metropolitana. Anche in questo caso si tratta di un recepimento delle indicazioni della Corte costituzionale che con la sentenza n.240/2021 (si veda ItaliaOggi dell’8 dicembre 2021) ha ritenuto che la coincidenza tra le due cariche, prevista dalla legge Delrio, contrasti con il principio di uguaglianza del voto pregiudicando la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori. Arrivano le giunte Nelle città metropolitane e nelle province, sindaci metropolitani e presidenti saranno affiancati dalle giunte, organi eliminati dalla legge Delrio.

La giunta metropolitana sarà composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, non superiore a quattro per le città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Il sindaco metropolitano nominerà, tra i componenti della giunta, un vicesindaco che eserciterà le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica, il vicesindaco rimarrà in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco. Nelle province le giunte saranno composte dal presidente provinciale e da un numero di assessori, di cui un vicepresidente, non superiore a quattro per le province con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le province con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Alle giunte spetterà collaborare con il presidente della provincia nel governo dell’ente e compiere tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio provinciale ed all’assemblea dei sindaci.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento