Sospensione dei termini dal 1° agosto al 31 agosto 2024 (periodo feriale)

6 Agosto 2024
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Dal 1° al 31 agosto 2024 scatta la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, modificata da ultimo con il d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, che dal 2015 ha accorciato i termini del periodo a 31 giorni (appunto dal 1° al 31 agosto) rispetto ai 46 giorni precedenti (dal 1° agosto al 15 settembre).

La sospensione riguarda principalmente i termini processuali e ha effetti anche sull’accertamento con adesione e dal 2020 sul pagamento effettuato a seguito dell’invio degli avvisi di accertamento esecutivi, ma non riguarda il nuovo contraddittorio preventivo.

In ambito processuale la sospensione interessa i termini di presentazione del ricorso in commissione tributaria, di proposizione dell’appello, ecc., per cui se l’atto impositivo è stato notificato il 15 luglio 2024 il contribuente avrà un mese in più di tempo per proporre ricorso, il cui termine scade il 14 ottobre 2024 (anziché il 13 settembre 2024).

Il periodo di sospensione vale anche per i termini a “ritroso”, ossia quando la scadenza va calcolata in un determinato numero di giorni prima di un evento, come nel caso del deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell’udienza. Si pensi a una udienza fissata i primi giorni di settembre, per la quale occorre presentare delle memorie (10 giorni o 20 giorni precedenti). Nel calcolo a ritroso non va considerato il mese di agosto, con la conseguenza che il termine scadrà nel mese di luglio.

Relativamente all’accertamento con adesione si evidenzia che l’art. 7-quater, comma 18 del D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha risolto il conflitto interpretativo generatosi in relazione all’applicabilità del periodo di sospensione feriale dei termini processuali anche all’accertamento con adesione (in particolare la giurisprudenza di legittimità negava il cumulo tra le due sospensioni), stabilendo espressamente che «I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale». In sostanza, dalla notifica dell’avviso il contribuente ha un termine complessivo di 60 + 90 giorni = in totale 150 giorni per proporre ricorso. Se il termine di 90 giorni intercetta il periodo di sospensione feriale, si devono aggiungere altri 31 giorni. Ad esempio in caso di notifica dell’avviso di accertamento effettuata il 14 maggio 2024, istanza per l’accertamento con adesione presentata il 16 giugno 2024, contraddittorio tenutosi il data 7 luglio 2024 e conclusosi con un rinvio, il contribuente ha tempo sino all’11 novembre 2024 per «concordare» oppure per proporre ricorso.
Si ricorda che l’istituto dell’accertamento con adesione è stato revisionato dal d.lgs. n. 13/2024, in vigore per gli atti emessi dal 30/4/2024, disciplina comunque applicabile ai soli Comuni che hanno introdotto l’istituto con un mero rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 218/1997.

Come abbiamo accennato, la sospensione feriale dei termini riguarda anche il pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi relativi ai tributi locali. Il comma 792 della legge 160/2019 prevede infatti che l’adempimento deve essere effettuato “entro il termine di presentazione del ricorso”, diversamente dalle entrate patrimoniali per le quali è previsto l’obbligo di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica.

Pertanto, rispetto al passato (il comma 162 della legge 296/2006 fissava la scadenza del pagamento entro il termine di sessanta giorni), il contribuente deve ora effettuare il versamento dell’importo indicato nell’avviso di accertamento esecutivo considerando anche il periodo feriale di 31 giorni. In sostanza, a fronte di un avviso di accertamento esecutivo notificato il 15 luglio 2024, il contribuente ha tempo fino al 14 ottobre 2024 per effettuare il versamento del tributo contestato.
Infine, si evidenzia che non si applica la sospensione feriale al termine di 60 giorni concesso per la produzione delle controdeduzioni dopo l’avvio del contraddittorio preventivo, non essendo un termine processuale e principalmente perché manca un’espressa previsione normativa.

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