Sospensione quota capitale mutui. Domanda entro il 30/9/23

12 Settembre 2023
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Gli enti locali in difficoltà finanziarie nella seconda parte dell’anno 2023, hanno ancora una chance per far quadrare i conti, riducendo le rate di ammortamento dei mutui in scadenza a fine esercizio 2023.
La possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti per opere pubbliche e altri investimenti è prevista dall’art. 3 ter del DL 29/12/22, n. 198, convertito nella L. 24/2/23, n. 14 (c.d. milleproroghe), con le seguenti modalità:
– possibilità concessa nel solo anno 2023;
– le forme possibili sono le rinegoziazione o la sospensione della quota capitale di mutui;
– l’oggetto sono i contratti di mutui o altri prestiti contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa;
– è previsto un accordo con Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali;
– l’operazione prevede la sospensione della quota capitale dei mutui in ammortamento e l’allungamento del periodo di ammostamento dei mutui;
– é estesa fino al 2025 la possibilità di utilizzare i risparmi di spesa senza vincoli di destinazione, quindi anche per spese correnti, in deroga alle regole dell’art. 204, comma 2, del Tuel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che le entrate derivanti dall’accensione di prestiti hanno destinazione vincolata (Art. 3 ter, DL 29/12/22, n. 198, conv. nella L. 24/2/23, n. 14). Sulla base di tale regola ogni prestito deve indicare la natura della spesa ed è strettamente legato ad una specifica opera pubblica o altro investimento;
– è prevista una seconda deroga all’art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Trattasi di una verifica di convenienza della rinegoziazione, che consiste nell’accertare la riduzione del valore finanziario delle passività totali;
– rimane fermo il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste;
– non necessita il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate per la nuova durata del periodo di ammortamento del mutuo.
Il 27 luglio 2023 è stato firmato l’accordo tra Associazione bancaria italiana (ABI), ANCI e UPI, previsto dall’art. 3 ter del del DL 29/12/22, n. 198, convertito nella L. 24/2/23, n. 14.
L’Accordo riguarda le banche diverse da Cassa DP e prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui già stipulati in scadenza nel periodo intercorrente tra il 27 luglio 2023 – data di stipula dell’Accordo – e il 31 dicembre 2023, con estensione di sei mesi della durata del piano di ammortamento originario. La durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni.
Non sono previste modifiche delle condizioni economiche contrattuali originarie.
Il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto.
Gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.
È previsto un meccanismo di adesione volontaria da parte delle banche che possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, nonché modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti.
Non è previsto il pagamento di commissioni, al netto degli oneri relativi agli atti connessi all’operazione di sospensione.
Non possono avvalersi dell’accordo e della procedura di rinegoziazione gli Enti in scioglimento per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, e gli Enti con morosità pregresse o rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.
Gli enti hanno tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare la domanda di sospensione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche. Queste si impegnano a fornire una risposta entro i 30 giorni successivi. L’ABI pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato delle banche aderenti (www.abi.it).
Il suddetto Accordo conferma le deroghe, già previste dell’art. 204, comma 2, del Tuel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
1) che dispone che le entrate derivanti dall’accensione di prestiti hanno destinazione vincolata (ex art. 3 ter, DL 29/12/22, n. 198, conv. nella L. 24/2/23, n. 14), che consente di utilizzare i risparmi di linea capitale, fino al 2025, senza alcun vincolo di destinazione, quindi anche per spesa corrente.
2)  che prevede una preventiva verifica di convenienza, che consiste nell’accertare la riduzione del valore finanziario delle passività totali (art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Per ultimo l’ANCI, in un proprio comunicato stampa, ritiene che l’utilizzo di tali risparmi non debba considerarsi in alcun modo vincolato alle maggiori spese energetiche, sebbene queste costituiscano il quadro di riferimento all’interno del quale è stata introdotta la norma di favore.
L’accordo ABI, ANCI e UPI del 27/7/23 riguarda le banche diverse da Cassa DP che ha già proposto, con circolare 1303 del 4/4/23, una propria operazione di rinegoziazione, con le seguenti modalità:
– riguarda i mutui concessi antecedentemente al 1/1/2022;
– interamente a carico dell’Ente;
– inclusi nella rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione;
– elenco reso disponibile dalla CDP attraverso un apposito applicativo;
– pagamento dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 di rate semestrali comprensive di quote capitale, ciascuna di importo pari allo 0,25% del debito residuo rinegoziato al 1° gennaio 2023, e di quote interessi semestrali calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione, fatta eccezione per la quota interessi in scadenza al 30 giugno 2023, calcolata al tasso di interesse ante rinegoziazione;
– la scadenza dell’ammortamento dei prestiti post rinegoziazione é invariata;
– tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato successivamente la domanda;
– accesso e procedure tramite applicativo sul sito Cassa DP;
– possibilità di scelta dei singoli mutui da rinegoziare;
– domanda entro il 26/4/2023, tramite l’Applicativo, firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri;
– necessaria una determina a contrarre, previa delibera di Consiglio o Giunta;
– il contratto é firmato digitalmente.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento