Speciale legge di bilancio 2019 – La riduzione dell’accantonamento al FCDE

9 Gennaio 2019
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La legge di bilancio 2019 non recepisce le indicazioni dell’ANCI che aveva chiesto a gran voce una riduzione dell’accantonamento sia nel bilancio di previsione che nel conto consuntivo (75%). Il problema nasce, infatti, dal fatto che la riduzione operata nel bilancio di previsione su di un minor accantonamento al FCDE valido solo per gli anni 2019 e 2020, venga successivamente ripreso in fase di calcolo nel bilancio consuntivo dove, il valore ridotto, si riespande nel suo valore pieno. Attualmente la normativa precedente prevedeva un accantonamento per l’anno 2019 pari all’85%, aumentando al 95% nell’anno 2000 per giungere al 100% a partire dall’anno 2021. La legge di bilancio 2019 all’art.1 commi 1015-1017 prevede la possibilità di una riduzione all’80% ma al rispetto di una serie di condizioni.

La platea degli enti che potranno fruire della riduzione

Potranno procedere al minore accantonamento per l’anno 2019 (pari al 80%) soli gli enti locali che abbiano rispettato entrambe le seguenti condizioni:

  1. a) con riferimento all’esercizio 2018, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002) e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
  2. b) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Ovvero in alternativa, purché siano rispettate le seguenti due condizioni:

  1. a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
  2. b) se il debito commerciale residuo si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

In quest’ultimo caso, una volta soddisfatta la condizione, gli enti locali saranno costretti in ogni caso in sede di redazione del bilancio di previsione 2019 a calcolare l’accantonamento al 85% per poi ridurlo prima dell’assestamento del bilancio 2019 mediante specifica variazione di bilancio.

Ulteriore condizione

Pur nel rispetto delle indicazioni sopra evidenziate, la norma (comma 1017) prevede che non potranno avvalersi della citata riduzione gli enti locali che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

La riduzione della capacità di spesa

A parte alcuni enti che potrebbero rientrare nelle condizioni previste dalla normativa, i quali in questo caso non avrebbero alcun impatto rispetto all’esercizio precedente, l’incremento dal 75% previsto nel 2018 al 85% previsto nell’anno 2019, è stato quantificato, da parte dell’IFEL, in un accantonamento minimo pari a 440 mln. di euro, con correlata stretta finanziaria in termini di minore capacità di spesa dei Comuni per il solo anno 2019.

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