Spese correnti e spese non ricorrenti: distinzione e finanziamento

27 Gennaio 2022
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Il 13° correttivo al D.Lgs. 118/11 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), DM 1/9/21 in GU n.221 del 15-9-2021, ha posto l’attenzione sulla fattispecie delle “spese correnti non ricorrenti”, con una locuzione che, ai non addetti ai lavori, potrebbe essere facilmente considerata incomprensibile.

In realtà il 13° correttivo mita a distinguere le entrate e le spese non ricorrenti da quelle ricorrenti, ai fini di una corretta determinazione del saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente, utilizzabile quale fonte di finanziamento per investimenti futuri, ex principio n. 16 dell’allegato n. 1 del D.Lgs. 118/11.

In tale contesto il “dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto” (art. 1, comma 1, DM 1/9/21).

Per fare un po’ di chiarezza sulla terminologia e sul suo significato occorre partire dalla definizione di “entrate correnti” e di “spese correnti”:

Per entrate correnti o entrate dirette al finanziamento delle spese correnti, si intendono le entrate relative ai titoli I, II e III (rispettivamente, E.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, E.2. Trasferimenti correnti e E.3. Entrate extratributarie).

Le spese correnti comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici e si collocano nel titolo I di spesa

Tuttavia, per spese correnti si intendono, a volte ed in una accezione più allargata, anche i rimborsi del capitale preso a prestito, poiché quest’ultima tipologia di spesa rientra a tutti gli effetti nel calcolo dell’equilibrio di parte corrente.

Ciò premesso,

1) a livello di assunzione di accertamemti di entrata e di impegni di spesa, occorre distinguere le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti;

2) a livello di assunzione di impegni di spesa occorre distinguere le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti.

Vedasi, rispettivamente l’art. 179, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 “2. L’accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare…” e l’art. 183, comma 9-bis, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare …”.

Le suddette distinzioni (entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti) si trovano anche nella codifica e nella presentazione del PEG (piano esecutivo di gestione).

 Infatti, l’art. 11, comma 7, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, dispone:
“al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all’art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all’allegato 12/1;
b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all’allegato 12/2.”.

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell’anno cui si riferisce il bilancio Previsioni dell’anno N+1 Previsioni dell’anno N+2
Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti Totale di cui entrate non ricorrenti

 

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell’anno cui si riferisce il bilancio Previsioni dell’anno N+1 Previsioni dell’anno N+2
Totale  – di cui non ricorrenti Totale  – di cui non ricorrenti Totale  – di cui non ricorrenti

Vedasi anche l’art. 14, comma 1 (classificazione delle spese) e l’art. 15, commi 1 e 2 (classificazione delle entrate), del D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

La definizione di entrata ricorrente / non ricorrente e di spesa ricorrente / non ricorrente si rinviene nel punto 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, nell’ambito dei contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione:

“9.11.3 La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.”

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