La vicenda
Pur avendo l’ente locale inviato il prospetto delle spese di rappresentanza in assenza di spese sostenute nell’anno, i giudici contabili hanno rilevato la mancata pubblicazione di un regolamento, ai sensi dell’art. 7 del Tuel, disciplinate le citate spese. A dire dei magistrati contabili, infatti, tali spese non essendo direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L’adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all’osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa–contabile in linea con norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell’Ente, garantendo l’efficacia dell’attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.
In merito alla disciplina delle citate spese da parte degli enti locali, il Collegio contabile, inoltre, ricorda come l’articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011 abbia previsto che “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale”.
Pertanto, in ragione dell’assenza di tale regolamento, il Collegio contabile ha accertato una criticità finanziaria o irregolarità, invitando l’ente a adottare un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.
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