Con comunicato del 09/01/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:
Il ministero dell’Economia e delle Finanze dà notizia, con un comunicato, che è in fase di perfezionamento il decreto attuativo della disposizione contenuta nell’ultima Stabilità (articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 190/2014), con la quale le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche se non sono soggetti passivi Iva, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori (split payment).
Nello schema di decreto ministeriale, precisa via XX Settembre, viene puntualizzato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data, e che, per tali operazioni, l’Iva si considera esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione della Pa acquirente, al momento della sua ricezione.
Nel decreto, inoltre, sono definite le modalità di versamento del tributo a disposizione della pubblica amministrazione, che potrà scegliere tra:
Tuttavia, anticipa il comunicato del Mef, nel decreto è contemplato che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi delle Pa e, in ogni caso, non oltre il prossimo 31 marzo, le somme dovute potranno essere accantonate, per confluire nelle casse erariali al massimo entro il 16 aprile 2015.
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