Con comunicato del 22/04/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del Dpr 633/1972 (compresi, pertanto, in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle Pa. Sono riconducibili nella disciplina in esame tutti gli acquisti effettuati dalle Pa, sia nell’ambito istituzionale sia commerciale.
Ai fini dell’applicazione dello split payment, gli acquisti devono essere documentati mediante fattura emessa dai fornitori (articolo 21 del Dpr 633/1972) che indichi, tra l’altro, l’imposta addebitata all’Amministrazione pubblica. Vi rientrano, altresì, le operazioni per le quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione speciali (articolo 73).
Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione le forniture in relazione alle quali la Pa cessionaria/committente è debitore d’imposta. Cioè:
- gli acquisti soggetti al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) di cui all’articolo 17, del Dpr 633/1972 (beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, eccetera)
- gli acquisti ai quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 74, settimo comma, del Dpr 633/1972, vale a dire quei beni definibili “rottami”, in quanto non più utilizzabili secondo l’ordinaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione
- gli acquisti intra-Ue di beni, oltre la soglia di 10mila euro annui, da parte della Pa che sia identificata ai fini Iva, ai sensi degli articoli 47, comma 3, e 49 del Dl 331/1993.
Il reverse charge, infatti, riguarda acquisti di determinati beni e servizi effettuati dalla Pa in qualità di soggetto passivo. È, tuttavia, possibile che detti beni e servizi siano destinati in parte alla sfera commerciale e in parte a quella istituzionale, per la cui attività l’amministrazione acquirente non riveste, quindi, la qualifica di soggetto passivo Iva. In tale ipotesi, la Pa dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. All’altra parte, invece, quella desinata alla sfera istituzionale non commerciale, tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Una particolare precisazione è stata fornita, con la circolare 15/2015, in merito alle operazioni rese alla Pa (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e – in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria – trattiene lo stesso, riversando alla Pa committente un importo netto. In tali casi, precisa la circolare, non si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti, in quanto l’imponibile e la relativa imposta sono già nella disponibilità del fornitore.
Inoltre, lo split payment non si applica:
1. alle prestazioni di servizi rese alle Pa i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del Dpr 600/1973. La circolare 15/2015 precisa che l’esclusione prevista da tale disposizione fa riferimento solo alle ipotesi in cui è la stessa Pa che corrisponde il compenso a dover effettuare la ritenuta, e non anche alle ipotesi in cui il meccanismo procedurale comporta che la ritenuta sia operata, in concreto, da un soggetto diverso, quale la banca del fornitore, come, ad esempio, nel caso del bonus energia, in cui il compenso per prestazioni finalizzate al risparmio energetico è assoggettato alla ritenuta dell’8% da parte degli intermediari bancari
2. alle operazioni, come le piccole spese dell’ente pubblico, certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta (articolo 8, legge 249/1976) o dello scontrino fiscale (legge 18/1983) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, commi 429 e seguenti, legge 311/2004). Nella predetta ipotesi devono ricondursi anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata (articolo 21-bis del Dpr 633/1972). L’esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le richiamate modalità semplificate, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’Iva assolta dal cliente, in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente, l’operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale
3. alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali. Al riguardo, con la circolare n. 6/2015, è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali, che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio:
- dei regimi monofase disciplinati dall’articolo 74 del Dpr 633/1972 (editoria, generi di monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d’asta)
- del regime del margine (articolo 36 e seguenti, Dl 41/1995)
- del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio (articolo 74-ter del Dpr 633/1972).
Nella stessa ipotesi di esclusione sono state ricondotte, dalla circolare 15/2015, le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Ad esempio:
- il regime speciale per i produttori agricoli e per le attività agricole connesse (articoli 34 e 34-bis del Dpr 633/1972)
- il regime agevolato di cui alla legge 398/1991, applicabile ad associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e pro loco
- il regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972, cui si applicano, agli effetti dell’Iva, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/1972
- il regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al Dpr 633/1972.
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