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Il Commento - Riaccertamento straordinario. Possibile danno erariale in caso di cancellazione di residui attivi senza puntuale giustificazione da parte dei responsabili
Sono giunti i primi verdetti sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili per gli enti in sperimentazione, a seguito delle analisi condotte dai magistrati contabili in occasione della verifica del rendiconto di gestione dell’anno 2012

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 2/5/2016)

Sono giunti i primi verdetti sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili per gli enti in sperimentazione, a seguito delle analisi condotte dai magistrati contabili in occasione della verifica del rendiconto di gestione dell’anno 2012, anticipando per tale verso alcuni controlli che saranno successivamente estesi anche agli altri enti in occasione della verifica dei conti consuntivi 2014, a fronte del passaggio a regime per tutti gli altri enti locali ai nuovi principi di armonizzazione contabile. In merito alle analisi condotte sul riaccertamento straordinario dei residui, i magistrati contabili hanno evidenziato, in particolare, come la cancellazione dei residui attivi operata da un Comune, in assenza di una puntuale ed analitica dimostrazione dei presupposti da parte dei responsabili dei servizi, sia potenzialmente foriera di danno erariale, oltre che rappresentare una grave irregolarità contabile. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 40 depositata in data 27 aprile 2016.

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