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Il Commento - Le conseguenze per ritardato invio del patto di stabilità 2015
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 4/3/2016 (pubblicato in G.U. n.68 del 22 marzo 2016) precisava, per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, l’obbligo dell’invio entro il 31/03/2016, quale termine perentorio, della certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, utilizzando il sistema web appositamente previsto

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 8/6/2016)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 4/3/2016 (pubblicato in G.U. n.68 del 22 marzo 2016) precisava, per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, l’obbligo dell’invio entro il 31/03/2016, quale termine perentorio, della certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «pattostabilitainterno.tesoro.it». La citata certificazione doveva essere firmata digitalmente al rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato al citato decreto ministeriale. Un Sindaco ha chiesto ai giudici contabili le conseguenze, a causa di alcuni disguidi tecnici di un invio del citato certificato alla data del 05/04/2016, ossia con pochi giorni di ritardo rispetto al termini indicato nel decreto del MEF del 4/3/2016.

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