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Pareggio di bilancio: anche in presenza di un avanzo disponibile non è possibile derogare alle regole - Il Commento di V. Giannotti
Il Sindaco di un comune a fronte dei nuovi vincoli di finanza locale, ha dovuto procedere ad una consistente riduzione delle spese e, non avendo possibilità di aumentare le proprie entrate, interroga i giudici contabili sull’eventualità di utilizzare il proprio avanzo libero al fine della copertura di una spesa obbligatoria di natura eccezionale non prevista né preventivabile.

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 15/6/2016)

Il Sindaco di un comune a fronte dei nuovi vincoli di finanza locale, ha dovuto procedere ad una consistente riduzione delle spese e, non avendo possibilità di aumentare le proprie entrate, interroga i giudici contabili sull’eventualità di utilizzare il proprio avanzo libero al fine della copertura di una spesa obbligatoria di natura eccezionale non prevista né preventivabile (l’affidamento di un minore, disposto con decreto dal Tribunale, cui l’Ente è tenuto a provvedere mediante collocamento in una struttura idonea). Pertanto, la domanda che rivolge ai giudici contabili riguarda, quindi, la possibilità di applicare un’ulteriore quota di avanzo di amministrazione disponibile, in assenza di ulteriori risorse utilizzabili nel rispetto del principio di pareggio di bilancio, e se la quota di avanzo applicato e le corrispondenti spese, benché ciò non sia espressamente previsto dalla norma, possano non essere conteggiate ai fini della determinazione del saldo tra entrate finali e spese finali, trattandosi, comunque, di eventi eccezionali per le finanze di un piccolo ente e imposte dal decreto del tribunale dei minori in corso d’anno.
La risposta al quesito è contenuta nella deliberazione n. 163, depositata in data 7 giugno 2016, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI IL PAREGGIO DI BILANCIO
Evidenzia in via preliminare il Collegio contabile, come l’art.1, comma 707, della legge di stabilità 2016 ha previsto la cessazione dell’applicazione di tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali a partire dall’anno 2016, stabilendo per gli enti locali, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali…

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