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La quantificazione in bilancio dei rinnovi contrattuali degli enti locali. Le obbligatorie variazioni di bilancio - Il Commento di V. Giannotti
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 18/4/2016, gli enti locali dovranno procedere ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per il calcolo dell’esatto ammontare dei citati rinnovi contrattuali nel bilancio 2016-2018, considerato che gli importi quantificabili sono validi per il triennio 2016-2018, in assenza di specifica previsione di eventuali arretrati contrattuali

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 15/6/2016)

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.132 del 8/6/2016, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/04/2016, gli enti locali dovranno procedere ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per il calcolo dell’esatto ammontare dei citati rinnovi contrattuali nel bilancio 2016-2018, considerato che gli importi quantificabili secondo le indicazioni del citato DPCM sono validi per il triennio 2016-2018, in assenza di specifica previsione di eventuali arretrati contrattuali.

LE DISPOSIZIONI INSERITE NEL DPCM

L’Art.1 del DPCM precisa quanto segue:
Gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, da porre a carico dei rispettivi bilanci, sono determinati, a decorrere dal 2016, per l’intero triennio 2016-2018, da ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del “monte salari” utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale ai sensi dell’articolo 60, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al netto della spesa per l’indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si aggiungono, a decorrere dall’anno 2016, a quelli già determinati per il pagamento della predetta indennità di vacanza contrattuale”.
Secondo la relazione tecnica del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, evidenzia come lo scorporo dell’indennità di vacanza contrattuale si rende necessario nella considerazione che tale indennità, ai sensi della legislazione vigente, è da considerarsi quale beneficio contrattuale riferito al periodo 2016-2018 e, pertanto, non può essere presa a riferimento per la determinazione degli ulteriori miglioramenti economici concernenti tale triennio.

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