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La copertura del disavanzo di amministrazione in caso di gestione commissariale - Il commento di V.Giannotti
Nel caso in cui l’ente sia stato sciolto ed al Commissario straordinario, nominato dalla Prefettura, sia imposta l’approvazione del bilancio di previsione a seguito dell’emersione di un disavanzo accertato in sede di rendiconto

Nel caso in cui l’ente sia stato sciolto ed al Commissario straordinario, nominato dalla Prefettura, sia imposta l’approvazione del bilancio di previsione a seguito dell’emersione di un disavanzo accertato in sede di rendiconto, si pone un problema circa l’alternativa offerta dalla normativa riguardante la legittima possibilità di ampliare la ripartizione del citato disavanzo per la “durata della consiliatura”,  stante il vincolo del suo mandato riferito ad un solo anno, ossia prima dell’elezione dei nuovi organi politici. In effetti le disposizioni previste dal novellato art.188, modificato dal d.lgs.126/2014, prevedono al comma 1, terzo periodo, quanto segue “Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”. A fronte dell’interrogativo posto dal citato Commissario, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con la deliberazione n.123, depositata in data 27/06/2016, sospende la pronuncia e rimette alla Sezione delle Autonomie la questione di massima, a fronte delle motivazioni qui di seguito esaminate.

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