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La destinazione delle risorse recuperate al dipendente per incarichi non autorizzati - Il commento di V. Giannotti
La Corte dei conti, con alcune sentenze, interviene sul tema degli incarichi svolti da dipendenti pubblici presso soggetti esterni non previamente autorizzati.

di V. Giannotti

Ultimamente la Corte dei conti, con alcune sentenze (ex multis Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, sentenza 12/07/2016 n.235 e sentenza 28/6/2016 n. 226), pone a carico dei dipendenti pubblici che abbiano svolto attività presso soggetti esterni non previamente autorizzate dall’Amministrazione di appartenenza, i compensi percepiti dal terzo, sia se si tratti di Amministrazione Pubblica che soggetti privati.
In particolare l’art.53, comma 7, del D.lgs.165/01 dispone in caso di mancata preventiva autorizzazione che “… In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

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