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Concessioni cimiteriali perpetue. Revoca
Il Servizio Affari Istituzionali e Locali esprime il proprio parere sulla revoca delle concessioni cimiteriali perpetue e la trasformarmazione in concessioni a tempo determinato

Il Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza, del Sistema delle autonomie locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, esprime il proprio parere alla seguente domanda posta da un Comune.

Il Comune chiede di conoscere se siano intervenute novità normative che consentano di revocare le concessioni cimiteriali perpetue e di trasformarle in concessioni a tempo determinato.

La risposta è negativa.

Si segnala, comunque, che la risoluzione ex lege della problematica in argomento potrebbe concretizzarsi in un prossimo futuro, atteso che il disegno di legge n. 1611 («Disciplina delle attività funerarie»), in corso di esame presso la 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato[1] contiene, all’art. 13, comma 3, lett. e)[2], l’espressa previsione di cessazione della perpetuità della concessioni cimiteriali esistenti e la loro trasformazione in concessioni a tempo determinato.

Benché il quesito posto risulterebbe così riscontrato, questo Ufficio ha ritenuto opportuno – al fine di fornire all’Ente elementi di valutazione utili ad assumere, eventualmente, le proprie determinazioni sin da ora – verificare come la giurisprudenza, già discordante all’epoca della formulazione del parere reso, su analoga questione, all’Ente medesimo[3], abbia nel frattempo statuito.

Mentre allora risultava prevalente l’orientamento secondo il quale le concessioni perpetue esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 92, comma 2, primo periodo[4], del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e, non essendo soggette alla revoca ivi prevista, mantengono il carattere di perpetuità, attualmente si registra il costante rafforzamento del filone che ritiene legittima la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni ‘di durata’, nella considerazione che l’assoggettamento dei cimiteri al regime del demanio comunale, disposto dall’art. 824[5], secondo comma, del codice civile, implica l’impossibilità di configurare atti dispositivi, in via amministrativa, senza limiti di tempo[6].[7]

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[1] La materia forma oggetto di altri due disegni di legge: l’atto della Camera n. 3189 («Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri»), assegnato il 16 dicembre 2015 alla 12a Commissione permanente della Camera (Affari sociali) e del quale non è ancora iniziato l’esame e l’atto del Senato n. 447 («Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri»), congiunto il 19 aprile 2016 al DDL n. 1611 e con esso in corso di esame in commissione.
[2] «3. In ogni ATOC i comuni appartenenti a quel territorio costituiscono una Autorità d’ambito, la quale provvede ad emanare, entro due anni dalla costituzione:
[…]
e) la cessazione della perpetuità della concessioni cimiteriali esistenti, con la loro trasformazione in concessioni cimiteriali a tempo determinato, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, di durata pari a novantanove anni, salvo rinnovo, previo versamento della tariffa corrispondente ai servizi per i novantanove anni, decurtata di un terzo se vi è la contemporanea trasformazione in tumulazione aerata. I concessionari interessati possono richiedere, al momento della trasformazione da perpetuo a tempo determinato della concessione, la riduzione della durata fino ad un minimo di trenta anni, fruendo egualmente della decurtazione tariffaria di un quarto se vi è la trasformazione in tumulazione aerata. In caso di mancato versamento della tariffa dovuta, la concessione cessa trascorsi venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
[…]».
[3]Parere 6 agosto 2014, prot. n. 21653.
[4] «2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.».
[5] «I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.».
[6] V. T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III, sent. 7 novembre 2014, n. 2732; T.A.R. Toscana – Firenze, Sez. I, sent. 24 marzo 2015, n. 462; C.G.A.R.S. sent. 16 aprile 2015, n. 321 (conferma T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, sent. 18 gennaio 2012, n. 70); T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III, sent. 22 gennaio 2016, n. 187; T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III, sent. 29 giugno 2016, n. 1532.
[7] Anche S. Scolaro, noto esperto nella materia, in un recentissimo intervento (14 luglio 2016), ha rilevato che «si sta formando, ormai abbastanza numeroso ed uniforme, un indirizzo giurisprudenziale da parte di numerosi T.A.R. (Palermo, Napoli, Lecce, Firenze, Venezia, Potenza, Salerno, ed altri, ma anche del Consiglio di Stato) che valuta come concessioni cimiteriali caratterizzate da un’assenza di un termine finale contrastino con la natura demaniale propria delle concessioni cimiteriali, demanialità che, per definizione, esclude sia l’alienabilità, sia l’usucapibilità dei beni, per cui l’assenza di un limite temporale rischia di celare un’inammissibile alienazione» (http://forum.enti.it/viewtopic.php?f=2&t =315559&p=1133109&hilit=perpetue#p1133109).


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