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ANCI Risponde - L'affidamento di servizi sociali a soggetti no profit
L’ANCI risponde al quesito posto da un Comune sull'affidamento di servizi sociali a soggetti no profit

L’ANCI risponde al seguente quesito posto da un Comune.

DOMANDA:

Questa Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti di legge e delle norme regolamentari vigenti al tempo, ha affidato direttamente a cooperativa sociale, mediante cottimo fiduciario senza gara informale, mediante SINTEL Regione Lombardia, per n. sette mesi a decorrere dallo 01.01.2016 e fino al 31.07.2016 a titolo sperimentale, il servizio integrato di disabilità. Ora, conclusa la sperimentazione, si intende affidare il servizio de quo, il cui importo presunto, ai fini dell’applicazione della norma, ammonta complessivamente ad euro 180.000,00, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del d.lgs. 50/2016, riservandolo alle organizzazioni di cui all’art.143 del medesimo decreto. Si chiede se nella fattispecie siano comunque applicabili il rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art.36, comma 2, lett.b), nonché la condizione di cui all’art.143, comma 2, lett.d).

RISPOSTA:

L’art.143 del decreto 50/2016 stabilisce la possibilità di riservare la partecipazione alle procedure per l’affidamento di un’ampia serie di servizi sociali di cui all’allegato XIV a soggetti no profit che soddisfino i seguenti requisiti: – l’organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi sociali; – i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative; – le strutture di gestione o proprieta’ dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati. L’affidamento di cui al quesito, avendo un importo presunto, di complessivi euro 180.000,00, può avvenire – ai sensi dell’art. 36, comma 2, mediante procedura negoziata, previa consultazione, di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. Ai sensi dell’art. 143, essendo il servizio in oggetto incluso tra quelli di cui all’allegato XIV e IX, la procedura negoziata può essere riservata alle organizzazioni di cui all’art. 143 del medesimo decreto, ma restano ferme tutte le altre modalità stabilite dal Codice per gli affidamenti di servizi sotto la soglia comunitaria, ivi compreso il criterio di rotazione degli inviti (art.36, comma 2, lett.b). La stazione appaltante dovrà altresì verificare che i soggetti invitati posseggano i requisiti indicati dall’art. 143, ivi compreso quello di non essere stati aggiudicatari di un appalto da parte della medesima amministrazione, per i servizi in questione, negli ultimi tre anni (art.143, comma 2, lett.d). Si ricorda inoltre che la durata massima di un affidamento siffatto non può superare i tre anni.

 

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