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L’obbligatorio recupero degli oneri previdenziali versati agli amministratori ma non dovuti
Un Comune dopo aver messo in mora i precedenti amministratori, interroga nuovamente la Corte dei conti, al fine di comprendere se il Comune possa (o debba) chiedere la restituzione di quanto a suo tempo versato agli amministratori pro tempore, nei confronti dei quali non aveva ritenuto di verificare le condizioni di erogabilità del beneficio previsto dall’art.86 comma 2 del TUEL.

A seguito dell’orientamento consolidato dei giudici contabili sulla corretta applicazione delle disposizioni che prevedano a favore degli amministratori degli EE.LL. che non siano lavoratori dipendenti, il pagamento di una somma forfettaria annuale a titolo di contribuzione per oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, un Comune dopo aver messo in mora i precedenti amministratori, interroga nuovamente la Corte dei conti, al fine di comprendere se il Comune possa (o debba) chiedere la restituzione di quanto a suo tempo versato agli amministratori pro tempore, nei confronti dei quali non aveva ritenuto di verificare le condizioni di erogabilità del beneficio previsto dall’art.86 comma 2 del TUEL.

LE CONDIZIONI LEGITTIMANTI IL VERSAMENTO
In merito alle disposizioni dell’art.86 TUEL, il comma 1 prevede che l’Ente si fa carico di versare gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, per quelle (specificamente indicate) figure di amministratori, lavoratori dipendenti pubblici o privati, che chiedono di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato effettivamente espletato. Il versamento è, quindi, effettuato alle gestioni di competenza, dandone avviso tempestivo ai datori di lavoro. Il successivo comma 2, a seguito delle disposizioni di cui alla legge n. 265/1999 che si provvede (art. 26, comma 2) ad estendere anche ai lavoratori non dipendenti il beneficio fino ad allora riservato ai soli lavoratori dipendenti, disposizione quest’ultima riprodotta nell’art. 86, comma 2, del TUEL. La circostanza che tale comma secondo prevede che il pagamento di cui si discute venga effettuato “allo stesso titolo previsto dal comma 1” e sia determinato “in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti” porta a ritenere che l’accollo della spesa a carico del bilancio pubblico dell’Ente in entrambe le ipotesi descritte nei citati commi debba essere sostenuto da una medesima causa.

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