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Gestione entrate e spese del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: rientrano nei fondi vincolati
Il problema cui trovare soluzione riguarda se le entrate e le spese relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti debbano considerarsi a gestione vincolata.

Il problema cui trovare soluzione riguarda se le entrate e le spese relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti debbano considerarsi a gestione vincolata. Inoltre, se nel caso in cui tali spese dovessero essere soggette a vincolo, a fronte dei nuovi principi contabili della competenza finanziaria potenziata, possa esistere la possibile formazione di debiti fuori bilancio dalla quale discenderebbe, per gli enti in dissesto, la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL).
Va rilevato come, una volta classificata la citata spesa come vincolata, si porrebbe un problema di coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Sardegna (deliberazione 6/2004) la quale, nel considerare che le entrate con vincolo di destinazione costituiscono un’eccezione al principio dell’unità del bilancio, aveva ritenuto che “non può sussistere debito fuori bilancio in relazione a somme a destinazione vincolata. Infatti, ai sensi dell’art. 183, co. 5, del TUEL, si considerano impegnate le spese in conto capitale, ove siano finanziate con l’assunzione di mutui a specifica destinazione per l’ammontare del mutuo contratto o già concesso e del relativo prefinanziamento accertato in entrata …. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti … correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.” In altri termini, per i giudici contabili essendo le spese vincolate all’entrata accertata, poste al solo fine dell’equilibrio di cassa esso non costituirebbe un debito fuori bilancio. A fronte di tale indicazione, un eventuale squilibrio dovrà essere eliminato a cura dell’ente che dovrà ricostituire, con i mezzi posti a disposizione dall’ordinamento, la liquidità di cassa a suo tempo stornata per altre finalità, ossia senza possibilità di trasferire le citate somme all’OSL negli enti in dissesto.
La Corte dei conti siciliana, con la deliberazione29 settembre 2016 n. 176, non ha condiviso le conclusioni della sezione della Sardegna, evidenziando in particolare come a seguito dei nuovi principi della contabilità armonizzata, sarebbe divenuta impossibile la conservazione di spese, lì dove le relative obbligazioni giuridiche non siano perfezionate e pervenute a scadenza nel corso dell’esercizio di riferimento. In questo caso, continuano i giudici contabili siciliani, in ragione della concreta possibilità che le risorse destinate ad una determinata spesa (servizio per la gestione rifiuti o altro) siano insufficienti e che, pertanto, si verifichino fenomeni extra bilancio, ammissibili alla massa passiva, ai sensi dell’art. 254, comma 3, del TUEL e come tali dovrebbero rientrare a pieno titolo nella gestione liquidatoria dell’organo straordinario.
A fronte di tale divergenza e contrasto tra sezioni regionali, i giudici contabili siciliani hanno rimesso la questione di massima rilevanza alla Sezione delle Autonomie.

Le motivazioni della Sezione delle autonomie

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 08/02/2017 n. 3 ha emanato il seguente principio di diritto…

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