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Controllo e correttezza delle spese di rappresentanza all'esame dei giudici contabili
Da una parte i giudici contabili in sede di controllo e dall’altro quelli in sede giurisdizionale forniscono utili indicazioni al fine di definire l’esatto perimetro della legittimità delle spese di rappresentanza.

Da una parte i giudici contabili in sede di controllo e dall’altro quelli in sede giurisdizionale forniscono utili indicazioni al fine di definire l’esatto perimetro della legittimità delle spese di rappresentanza.

La posizione della magistratura contabile di controllo

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella recente deliberazione 19/01/2017 n. 5, a seguito del controllo delle spese di rappresentanza, indica al Comune sia i presupposti legislativi di riferimento sia le linee guida sulla legittimità delle spese sostenute dagli enti locali a tale titolo.

  1. I presupposti normativi di riferimento. Le spese di rappresentanza sono soggette al regime normativo introdotto dall’art.16 comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, il quale ha stabilito che “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale”. Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell’ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell’art. 2 del DM citato il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 227 T.U.E.L. e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall’approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l’elenco è pubblicato nel sito internet dell’ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell’ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall’organo di revisione economico finanziario.

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