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Certificazione contributo per sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali
Il Ministero dell'interno rende noto che, a fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, l’articolo 4 del decreto legge n. 113/2016 ha dato la facoltà ai soli comuni di richiedere un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute.

Con comunicato del 14 febbraio 2017, il Ministero dell’interno rende noto che, a fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, l’articolo 4 del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, ha dato la facoltà ai soli comuni di richiedere, per gli anni dal 2016 al 2019, un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute.

Per l’anno 2016, in ottemperanza al dettato normativo richiamato, la Direzione Centrale del Ministero dell’interno ha predisposto la certificazione per l’ottenimento del contributo in esame relativo alle sole sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, divenute esecutive entro e non oltre il 5 settembre 2015.

Ciò premesso, si comunica che con decreto del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2017, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la certificazione per l’ottenimento, per l’anno 2017, da parte dei soli comuni di un  contributo erariale per:

Pertanto, i comuni sono legittimati a trasmettere telematicamente il modello, a firma digitale del responsabile finanziario e del segretario comunale, solo qualora hanno telematicamente trasmesso analogo certificato nell’anno 2016  nel quale la spesa riportata si è ridotta in conseguenza dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno, e/o hanno spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 6 settembre 2016 al 31 marzo 2017),  derivati a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016.

La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa.

Come segnalato nel citato decreto del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2017 la richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa  Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify  a decorrere dal 1° marzo  2017 e fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2017, a pena di decadenza.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail finanzalocale.prot@pec.interno.it o contattando il dr. Michele Contaldo (tel. 0646548100 email michele.contaldo@interno.it).


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