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Violazione del pareggio di bilancio ed effetti sul fondo delle risorse decentrate. Timida apertura dei giudici contabili
La violazione del patto di stabilità, ed attualmente le regole del pareggio di bilancio, hanno da sempre visto una giurisprudenza particolarmente restrittiva in merito al possibile incremento delle risorse decentrate.

La violazione del patto di stabilità, ed attualmente le regole del pareggio di bilancio, hanno da sempre visto una giurisprudenza particolarmente restrittiva in merito al possibile incremento delle risorse decentrate. In un recente parere dei giudici contabili liguri, tuttavia, la citata impostazione sta venendo meno, a fronte sia delle regole dettate dal legislatore che è intervenuto in modo sensibile sulla riduzione delle risorse decentrate, sia a fronte di un diversa lettura del termine “risorse aggiuntive” previsto dall’art.40, comma 3 quinquies, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Prima di commentare il citato parere, appare opportuno precisare, in via preliminare, l’apparato sanzionatorio in caso di violazione o elusione del nuovo pareggio di bilancio, imposto costituzionalmente agli enti locali, nonché la posizione restrittiva della magistratura contabile sul termine “risorse aggiuntive”.

Apparato sanzionatorio

La legge di bilancio 2017 ha codificato in via definitiva le regole del pareggio di bilancio degli enti locali, dopo una fase transitoria introdotta dalla legge di stabilità 2016. Le attuali regole, in caso di violazione delle disposizioni sul pareggio di bilancio, prevedono le seguenti sanzioni:
a) riduzione del fondo del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;
b) l’ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;
c) l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
d) i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo;
e) l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
f) l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.

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