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Rimodulazione ripiano del disavanzo a seguito delle modifiche legislative
Un comune che aveva prolungato il termine del ripiano del disavanzo per un periodo superiore al triennio imposto dalla normativa (art.193 TUEL)

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, aveva modo di certificare la grave irregolarità contabile, riscontrata ai sensi dell’art.148-bis TUEL, da parte di un comune che aveva prolungato il termine del ripiano del disavanzo per un periodo superiore al triennio imposto dalla normativa (art.193 TUEL). In particolare, veniva evidenziato dai giudici contabili che la grave irregolarità discendeva dal fatto che il Comune aveva prolungato il piano di rientro di un’ulteriore annualità, operazione questa non consentita dal chiaro disposto della norma di cui all’art. 193, richiamato dall’art. 188, del Tuel, che prevede la durata massima triennale per la manovra di riequilibrio, anche nel testo previgente l’attuale riformulazione. In questo caso, continuava il Collegio contabile, il Comune non essendo riuscito a realizzare il risultato previsto per il primo anno ( a fronte del citato errore), avrebbe dovuto necessariamente rimodulare il piano al fine di ridistribuire le quote di rientro nel periodo temporale residuo, ossia negli altri due anni rimanenti.
Inoltre, la Sezione sottolineava l’inidoneità del nuovo Piano approvato dal Comune, in quanto lo stesso, lungi dall’individuare ulteriori soluzioni, idonee a far fronte alle difficoltà fin a quel momento manifestatesi nella realizzazione degli obiettivi di rientro, si basava essenzialmente, sulla previsione dell’esclusivo strumento delle alienazioni immobiliari, sembrando a tal fine utilizzare un espediente per dilazionare l’adozione di scelte ormai ineludibili, per far fronte alla grave situazione finanziaria.
La Sezione affidava, quindi 60 giorni al Comune al fine di trovare le soluzioni finanziarie idonee al ripristino del riequilibrio di bilancio, dandone comunicazione entro i successivi trenta giorni alla Sezione regionale di controllo.

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