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Rimborso spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il referendum popolare del 28 maggio 2017
A seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha sospeso con effetto immediato i referendum abrogativi su voucher e responsabilità solidale in materia di appalti, il Ministero dell'interno comunica che gli oneri sostenuti dai comuni nel periodo elettorale verranno rimborsati

A seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione che ha sospeso con effetto immediato i referendum su voucher e responsabilità solidale in materia di appalti, il Ministero dell’interno comunica che gli oneri sostenuti dai comuni nel periodo elettorale verranno rimborsati.

Ricordiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017, sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica volti alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno 28 maggio 2017 per lo svolgimento di n. 2 referendum popolari relativi all’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher) nonché all’abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti.

Con la Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017, recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”

L’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza del 21 aprile 2017, ha disposto la sospensione, con effetto immediato, delle operazioni relative ai citati referendum.

Ciò premesso, si precisa che gli oneri sostenuti dai comuni nel periodo elettorale compreso fra il 55° giorno antecedente la data delle consultazioni, di cui all’articolo dell’articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e s.m.i. (3 aprile 2017) e il giorno antecedente l’emanazione dell’ordinanza di sospensione delle operazioni elettorali (20 aprile 2017), sono posti a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e s.m.i.

Per il finanziamento dei cennati oneri è in corso apposita richiesta di stanziamento dei fondi al Ministero dell’economia e delle finanze da assegnare sul capitolo 1310 –Pg 3 – dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente anno finanziario.

Con imputazione al suddetto capitolo, saranno emessi in favore delle SS.LL. ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale il cui ammontare sarà determinato dall’Ufficio del Ministero dell’Interno non appena il Ministero dell’economia e delle finanze avrà stanziato i fondi.

Si rammenta che il suddetto articolo 17 dispone che l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune è stabilito con decreto del Ministero dell’interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni, così disposte, sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni.

Quando si conoscerà l’ammontare del finanziamento disposto dal citato, competente, Dicastero, con lettere separate, il Ministero comunicherà le assegnazioni di fondi per le spese organizzative entro le quali le SS.LL. avranno cura di disporre che siano contenute le erogazioni agli enti locali

Ai fini del rimborso delle spese, restano ferme le disposizioni recate dal citato articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 8 del 1993 e s.m.i. Conseguentemente i comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle Prefetture con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data fissata delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Pertanto, i Comuni dovranno presentare i rendiconti entro il 28 settembre 2017.

Le Prefetture non dovranno effettuare i rimborsi relativi ai rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione. Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti, come di consueto, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell’elaborato.


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