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Acquisto di immobili da parte degli enti locali: i presupposti per la legittimità
Al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità

Attualmente le disposizioni legislative riguardanti l’acquisto di immobili da parte degli enti locali sono disciplinate dall’art.12, comma 1-ter del d.l.98/2011 il quale dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente”. Il d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.16, ha aggiunto il seguente ulteriore periodo “Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall’Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all’acquisto degli immobili stessi”.

La ratio della citata norma riguarda il conseguimento di ulteriori risparmi di spesa, oltre a quelli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno (oggi sostituito dal pareggio di bilancio), e ciò in attuazione del principio di tutela della finanza pubblica allargata.

Ai sensi dell’art. 3 del DM 14 febbraio 2014 “1. L’attestazione del responsabile del procedimento deve dimostrare che gli acquisti programmati per il triennio di riferimento sono, nel contempo, indispensabili e non procrastinabili. 2. Il requisito dell’indispensabilità attiene alla assoluta necessità di procedere all’acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all’amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intensa e specifica tutela. 3. Il requisito della indilazionabilità afferisce all’impossibilità di differire l’acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti sanzionatori.”
Fatta la citata premessa la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la deliberazione 14/06/2017 n.40 risponde al Sindaco di un Comune circa l’utilità dell’acquisto di un immobile da destinare alla Caserma dei Carabinieri.

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