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Partenariato pubblico privato: ARCONET si adegua alle indicazioni della Sezione Autonomie
In merito alla prevalenza delle disposizioni del codice dei contratti pubblici sul partenariato pubblico privato riferito anche alle operazioni di leasing finanziario, in data 6/7/2017 ARCONET pubblica la seguente risposta al quesito posto.

A seguito dell’intervento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione 15/2017, in merito alla prevalenza delle disposizioni del codice dei contratti pubblici sul partenariato pubblico privato riferito anche alle operazioni di leasing finanziario, in data 6/7/2017 ARCONET pubblica la seguente risposta al quesito posto.

Domanda:

Il punto 3.25 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che indica le modalità di contabilizzazione del leasing finanziario e contratti assimilati deve intendersi riferito anche alle fattispecie di leasing finanziario e contratti assimilati che si configurano come contratti di partenariato pubblico privato?

Risposta:

No. Il punto 3.25 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria disciplina esclusivamente le modalità di contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario e contratti assimilati nei quali non ricorrono gli aspetti tipici del partenariato pubblico privato.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Deliberazione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG concernente “Questione di massima in ordine alla qualificazione, come indebitamento, del contratto di partenariato pubblico-privato, disciplinato dagli articoli 3, comma 1, lett. eee), 180 e 187 del d.lgs. n. 30/2016, di cui si riportano i principi di diritto enunciati:

1. Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito.
2. Le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente corrispondenti alla regolamentazione tipica generale, definita nelle surricordate norme del codice dei contratti, devono considerarsi rientranti nel novero dei contratti e delle operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della l. n. 350/2003, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, secondo le disposizioni contenute nel punto 3.25 del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con ogni coerente conseguenza in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento”.


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