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Le conseguenze della violazione di alcuni parametri di deficitarietà protratti negli anni
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013 ha individuato per i comuni in condizioni di squilibrio 10 parametri obiettivo, i quali risultano ancora oggi vigenti anche in mancanza del loro aggiornamento.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale  n. 55 del 6 marzo 2013) ha individuato per i comuni 10 parametri obiettivo i quali pur riferita la loro validità al periodo 2013-2015, gli stessi risultano ancora oggi vigenti anche in mancanza del loro aggiornamento, ai sensi dell’art.242, comma 2, ultimo periodo del TUEL secondo cui “Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell’anno precedente”.
Ai sensi dell’art.242, comma 1, del TUEL sono, infatti, da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
Il citato decreto fissa 10 parametri obiettivo per cui i comuni, i quali se presentano almeno 5 dei citati parametri fuori dal limite consentito, sono automaticamente dichiarati quali enti deficitari. Il fatto che un ente presenti anche uno o più parametri deficitari, ovvero pur non rientrando nelle conseguenze previste dalla normativa, pur tuttavia, sono soggetti a specifico monitoraggio da parte dei magistrati contabili, in quanto gli stessi, anche presi singolarmente, costituiscono irregolarità suscettibile di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente.
Qui di seguito i rilievi su un comune esaminato dai giudici contabili.

La violazione dei parametri di deficitarietà

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 14/7/2017 n.102 riscontra la violazione di due parametri di deficitarietà, da parte del comune sottoposto alla verifica dei conti consuntivi 2013 e 2014…

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