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La corretta rideterminazione del FCDE nel passaggio alla contabilità armonizzata senza l’apertura del conto consuntivo
A seguito del controllo sulla correttezza del calcolo del FCDE, nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, emergeva una sottostima dei calcoli effettuati.

A seguito del controllo sulla correttezza del calcolo del FCDE, nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, emergeva una sottostima dei calcoli effettuati, con obbligo di adeguamento da parte dell’ente locale alle indicazioni fornite dai giudici contabili. Evidenziava a tal fine, la Sezione di controllo, come un incongrua e insufficiente valutazione nel passaggio alla contabilità armonizzata avrebbe creato possibili situazioni di squilibri finanziari per il futuro. D’altra parte, la stessa Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.4/2015 aveva modo di precisare come “Un corretto riaccertamento straordinario dei residui – dal lato sia delle entrate che delle spese – e l’istituzione di un “idoneo” Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità e per la salvaguardia dell’equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l’attuazione della predetta disciplina”.
A fronte dell’errore effettuato dall’ente locale, il corretto calcolo del FCDE avrebbe prodotto un maggiore disavanzo pari a circa 4,7 Milioni di euro, con obbligo dell’amministrazione di procedere nel primo conto consuntivo utile alla correzione degli errori rilevati attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare.

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