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Diniego del diritto di accesso alla documentazione amministrativa: legittimo in presenza di un abuso del diritto
Arrivano i primi segnali dal giudice amministrativo (T.A.R. per la Lombardia) sulla legittimità del diniego all’ostensione della documentazione amministrativa da parte della PA, in presenza di un uso distorto ed oneroso.

Arrivano i primi segnali dal giudice amministrativo (T.A.R. per la Lombardia, Sez. III,  Sentenza 11/10/2017 n.1951) sulla legittimità del diniego all’ostensione della documentazione amministrativa da parte della PA, in presenza di un uso distorto ed oneroso. I principi definiti dal Collegio amministrativo, circa la legittimità del diniego all’accesso agli atti introdotti dal D.Lgs, 97/2016, noto come FOIA (Freedom of Information Act), possono essere così sintetizzati:
a) tale strumento non può essere utilizzato in modo disfunzionale, rispetto alla tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, per essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione;
b) l’accesso alla documentazione non deve determinare una sorta di effetto “boomerang” sull’efficienza dell’Amministrazione;
c) va anche in tale ambito richiamato il principio di buona fede e del correlato divieto di abuso del diritto. Corretto, pertanto, è stato giudicato il diniego da parte della PA di ostensione di “tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i responsabili dei servizi nell’anno 2016”.

Il fatto

Un privato cittadino faceva istanza di accesso civico tesa ad ottenere copia su supporto informatico «di tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i Responsabili dei servizi nell’anno 2016».

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Cagliari 26 ottobre 2017
Trento 15 novembre 2017


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