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L’assunzione della spesa in presenza di pareri contrari dei responsabili
Dall’esame della documentazione di un comune sono emerse alcune criticità ed, in particolare, quella relativa ad una pluralità di deliberazioni di giunta e di consiglio comunale assunte, in ogni caso dall’organo di governo, nonostante il parere contrario del responsabile del Servizio finanziario e/o del Segretario comunale.

Dall’esame della documentazione di un comune sono emerse alcune criticità ed, in particolare, quella relativa ad una pluralità di deliberazioni di giunta e di consiglio comunale assunte, in ogni caso dall’organo di governo, nonostante il parere contrario del responsabile del Servizio finanziario e/o del Segretario comunale. I citati pareri negativi, erano riconducibili alla necessità di condurre la gestione della spesa in costanza di esercizio provvisorio a principi di prudenza ovvero alla sussistenza di rischi per il mantenimento degli equilibri di bilancio di parte corrente. Le motivazioni circa il superamento dei pareri negativi erano incentrate, soprattutto, sul formale rispetto del criterio dei c.d. dodicesimi ovvero sulla mancanza di rischi per gli equilibri di bilancio, poste a fondamento delle determinazioni, comunque, assunte dagli organi deliberanti. In ogni caso, rileva l’amministrazione, le deliberazioni in argomento, avendo ad oggetto spese di non rilevante entità, non erano suscettibili di alterare gli equilibri di bilancio ed, inoltre, le stesse si rendevano necessarie in quanto assunte nell’imminenza della stagione turistica estiva.

Le indicazioni dei giudici contabili

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche evidenzia come, da un lato, l’azione dei predetti soggetti tecnici lungi dall’essere informata ad un preteso eccesso di prudenza, si appalesi coerente con il vigente sistema dispositivo e con i principi sottesi al novellato art. 49 Tuel, mentre non può sottacersi, dall’altro lato, le modalità osservate dai citati organi deliberanti le quali presentano qualche perplessità per ciò che attiene, in particolare, gli specifici oneri di motivazione posti dal quarto comma della disposizione in parola.

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