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L'incognita del Patto frena le alienazioni
Federalismo demaniale. Gli effetti dell'«obolo» del 10 per cento

Il 10% dei proventi netti derivanti dalle alienazioni immobiliari di Comuni e Province va destinato al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Secondo l’articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/13 gli enti territoriali devono destinare al bilancio statale parte delle risorse nette ricavabili dalla vendita dell’originario patrimonio immobiliare disponibile, salvo l’obbligo di utilizzo delle entrate per il ripristino dei limiti massimi di indebitamento consentiti dall’ordinamento contabile vigente.

La restante parte di risorse non destinabili al Fondo dovrà essere utilizzata per la copertura di spese di investimento oppure, per la parte eccedente, per la riduzione del debito (articolo 1, comma 443 della legge 228/2012).

Le modalità attuative andranno definite con decreto, ma i rischi di censura costituzionale della norma sono evidenti. Già con la sentenza 63 del 26 marzo 2013, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità di una regola analoga, con cui si prevedeva questo vincolo di destinazione in caso di vendita di terreni agricoli regionali.

Resta il fatto che, in assenza di chiarimenti ufficiali, i bilanci di Comuni e Province dovranno tenere conto della norma e prevedere uno stanziamento in conto capitale per l’ammortamento dei titoli di Stato, oppure costituire un vincolo di destinazione all’eventuale avanzo di amministrazione 2013.

Occorre tuttavia riflettere su alcune difficoltà applicative.

La valorizzazione del patrimonio degli enti locali può infatti comportare la necessità di cessione tramite permuta dei propri immobili, oppure il loro utilizzo secondo le finalità fissate dall’articolo 53, comma 6 del Dlgs 163/06: in base a questa norma, l’appalto di lavori pubblici può prevedere, a titolo di corrispettivo totale o parziale, il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, In questo caso, l’obbligo di destinazione al bilancio statale di parte dei proventi derivanti dalle alienazioni impone la contabilizzazione netta del valore degli immobili, con evidenti effetti negativi a livello finanziario, economico e patrimoniale per gli enti cedenti.

Anche sulla cessione di aree Peep (piani di edilizia economica popolare), in quanto tecnicamente configurabile alienazione patrimoniale, dovrebbe gravare il vincolo di destinazione imposto dall’articolo 56-bis.

Poiché i proventi da dismissione patrimoniale costituiscono entrata rilevante per il calcolo dei saldi finanziari utili al rispetto del Patto di stabilità interno, occorrerebbe poi chiarire se anche l’uscita ad essi inerente, ma finalizzata ad alimentare il Fondo per l’ammortamento dei titolo di Stato, debba essere considerata, con segno negativo, ai fini della verifica degli obiettivi di finanza pubblica.


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