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Il Commento - I giudici contabili di Appello confermano la condanna per illegittima estensione del condono tributario alle violazioni del codice della strada

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 12/11/2015)

Mano pesante dei giudici contabili nei confronti dei dirigenti, dell’Assessore alle Finanze e dei Consiglieri comunali, per aver illegittimamente esteso alle violazioni del codice della strada gli effetti del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il danno erariale, quantificato dai giudici contabili di prime cure, pari alla differenza tra l’importo teorico che avrebbe dovuto essere incassato dal Comune e l’importo rinveniente dai versamenti effettuati dagli utenti, è stato confermato anche dai giudici di appello. In merito alla quantificazione del danno erariale, così come formulato dai giudici contabili di prime cure, lo stesso è ritenuto congruo anche dai giudici contabili di Appello, a fronte dell’indimostrata prova contraria offerta dagli appellanti, essendo sufficiente ribadire come gravasse su costoro l’onere di dimostrare che ex ante fosse altamente prevedibile che la sanatoria in argomento (in sé illecita) avrebbe comportato conseguenze economiche più favorevoli per il comune, rispetto alla condotta alternativa lecita. Tali sono le conclusioni della Corte dei conti, Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza 21/10/2015 n.519.

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