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La conservazione dei residui attivi è una discrezionalità tecnica e non amministrativa

Non è sufficiente, per mantenere in bilancio il residuo attivo, che quest’ultimo sia certo, liquido ed esigibile, ma il responsabile finanziario, nella fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, deve verificare se il suo mantenimento non presenti più i requisiti che ne avevano consentito l’iscrizione all’inizio, evitando in tal modo la violazione del principio secondo cui i dati contabili di bilancio devono rappresentare le reali condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali degli enti interessati

Non è sufficiente, per mantenere in bilancio il residuo attivo, che quest’ultimo sia certo, liquido ed esigibile, ma il responsabile finanziario, nella fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, deve verificare se il suo mantenimento non presenti più i requisiti che ne avevano consentito l’iscrizione all’inizio, evitando in tal modo la violazione del principio secondo cui i dati contabili di bilancio devono rappresentare le reali condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali degli enti interessati (principio di veridicità, codificato dal par. 5 dell’allegato 1 al D.Lgs. 118/2011). Per queste motivazioni, la Corte dei conti del Molise (deliberazione n.73/2021) ha invitato l’ente a cancellare alcuni residui attivi risalenti nel tempo che hanno perso le condizioni iniziali della loro iscrizione in bilancio.

La verifica

Dalla verifica dei residui attivi mantenuti in bilancio, la Sezione del Molise ha chiesto chiarimenti all’ente locale delle motivazioni della loro conservazione. Rispetto alle singole poste oggetto di chiarimenti, l’ente locale ha precisato che: a) gli importo iscritti nel ruolo rifiuti nel periodo 2008-2012 si riferiscono a quelli trasferiti ad alla società Esattorie S.p.A., da tempo sottoposta a procedura concorsuale ancora non definita, dove, tuttavia, l’ente locale ha anche un debito; b) su un importo iscritto in bilancio relativo all’anno 2011 è in corso di valutazione il ricorso ad azioni legali per il recupero dei crediti vantati. Su quest’ultimo credito, osserva la Sezione regionale di controllo che, l’eventuale accertamento dell’assenza del titolo per intraprendere iniziative giudiziarie, finalizzate al recupero del credito imporrebbe di considerare insussistente la somma in esame. Anche se non precisati dall’ente locale, la Sezione ha verificato che risultano conservati ulteriori residui attivi, riferiti all’anno 2006, riguardanti a titolo di TOSAP per ponteggi di cui appare più che dubbia, e allo stato non provata, la sussistenza dei presupposti per il mantenimento. Tra gli altri valori dubbi la Sezione si limita a segnalare gli importi conservati (dal 2013-2014) a titolo di “fondo di solidarietà” comunale, di cui non risulta chiarita l’attuale esigibilità.

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