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Attenzione alle cessazioni delle quote d'obbligo in eccedenza. Per i giudici contabili non creano nuova capacità assunzionale

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 8/10/2015)

Un Comune aveva assunto, prima dell’entrata in vigore della legge n. 68/1999, un numero di personale compatibile con le percentuali di quote d’obbligo all’epoca previste. Successivamente, a seguito di alcune cessazioni, intervenute medio tempore del citato personale, il restante personale garantisce ora le percentuali previste dalla legislazione vigente. Precisata la cornice di riferimento, il Sindaco chiede informazioni ai giudici contabili al fine di comprendere se, i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni del personale rientrante nelle categorie protette, ma fuori dalla quota d’obbligo, possano essere utilizzati per nuove assunzioni, nei limiti di cui alle norme vigenti. La risposta al quesito è contenuta nella recente deliberazione n. 200, depositata in data 24/09/2015, della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

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