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Le assunzioni dei vigili stagionali non sono soggette al limite delle spese flessibili

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 18/9/2015)

Le assunzioni stagionali degli operatori di Polizia locale, finanziate con proventi delle sanzioni al codice della strada, secondo la prospettazione avanzata da un Sindaco, dovrebbero essere escluse dal calcolo del limite previsto dal lavoro flessibile ai sensi dell’art.9 comma 28 del d.l. n.78/2010. La motivazione dovrebbe risiedere nelle disposizioni introdotte dall’art.3, comma 9, lett.b) del d.l.90/2014 il quale ha stabilito che il citato limite di spesa per le assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non si applichi “nel caso il cui costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea”. La risposta alla questione è stata esaminata nel recente parere rilasciato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, contenuto nella deliberazione n.130 depositata in data 16/09/2015. I giudici contabili pur non ritenendo conforme il riferimento legislativo all’applicazione nel caso di specie, tuttavia, concludono per una sua conformità attraverso altro percorso argomentativo. Qui di seguito i contenuti del parere.

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