MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Dalla riforma fiscale, il regime dellÂ’adempimento collaborativo ( Parte 2)

Con comunicato del 15/09/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Concludiamo la presentazione del decreto legislativo 128/2015 che, pubblicato sulla G.U. del 18 agosto scorso, ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo regime dell’adempimento collaborativo. Sotto esame gli articoli dal 5 al 7, riguardanti, rispettivamente: doveri connessi all’accesso al regime; effetti; competenze e procedure.

 Doveri connessi all’accesso al regime

L’adesione al regime implica tanto per l’Agenzia delle Entrate quanto per il contribuente l’assunzione di precisi doveri (articolo 5).

 L’Agenzia delle Entrate è tenuta, sia in sede di ammissione al regime sia successivamente, a:

Il contribuente, invece, oltre a istituire e mantenere un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, deve:

Effetti dell’accesso al regime

L’adesione al regime dell’adempimento collaborativo comporta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate e per il contribuente di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni (articolo 6). Si mira a garantire, pertanto, forme di dialogo non solo costante, ma anche preventivo, inclusa la possibilità di anticipazione del controllo. Il rapporto tributario, in tal modo, viene profondamente innovato e reso più congeniale alle esigenze di certezza, stabilità, fiducia, collaborazione e semplificazione.

I contribuenti che accedono al regime, inoltre, possono utilizzare una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali si ravvisa la possibilità di rischi fiscali. Ricevuta la richiesta da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate, entro quindici giorni, valuta l’idoneità della domanda e la sufficienza della documentazione prodotta e risponde all’interpello entro quarantacinque giorni. Successivamente il contribuente deve comunicare all’Agenzia il comportamento effettivamente tenuto qualora difforme da quanto rappresentato nel parere rilasciato dall’amministrazione.

 Per i rischi di natura fiscale che il contribuente abbia comunicato in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle Entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l’Agenzia non condivida la posizione dell’impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e, in ogni caso, non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. Inoltre, la loro riscossione è comunque sospesa fino alla definitività dell’accertamento.

 In caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime, fornendo ogni informazione utile relativamente al sistema di controllo dei rischio fiscale adottato dal contribuente stesso.

Tutti coloro che aderiscono al regime sono inclusi nell’apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Infine, i contribuenti che accedono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

 Nel complesso, quindi, la disciplina degli effetti conseguenti all’adesione al regime evidenzia il carattere di premialità dello stesso per le imprese che vi aderiscono.

 Competenze e procedure

In base a quanto previsto dall’articolo 7 del Dlgs 128/2015, l’Agenzia delle Entrate è competente in via esclusiva per lo svolgimento dei controlli e di ogni altra attività connessi al regime dell’adempimento collaborativo, nei confronti dei contribuenti che vi hanno aderito.

Sul versante procedurale, è stabilito che i contribuenti in possesso dei necessari requisiti che intendono essere ammessi al regime inoltrano apposita domanda in via telematica, utilizzando lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, comunica l’ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni.

Il regime trova applicazione nel periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è stata trasmessa e si intende tacitamente rinnovato, qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime.

Con provvedimento motivato, l’Agenzia delle entrate può dichiarare l’esclusione del contribuente dal regime per la perdita dei requisiti ovvero per l’inosservanza dei doveri di cui all’articolo 5.

 In fase di prima applicazione l’accesso al regime è riservato:

In una fase successiva, si prevede la possibilità di estendere il regime ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. I relativi criteri di ammissione sono stabiliti con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il termine finale della prima fase di applicazione del regime è fissato, entro il 31 dicembre 2016, con decreto ministeriale.

 Annualmente il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del regime di adempimento collaborativo. L’invio della prima relazione è fissato entro il 31 luglio 2017.

Infine, le concrete modalità di applicazione del regime saranno stabilite mediante uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.


https://www.bilancioecontabilita.it