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Lo scarso rendimento può portare al licenziamento

Con comunicato del 11/09/2015 i Consulenti del Lavoro rendono noto che:

In presenza di parametri certi, con adeguato monitoraggio e confronto con il lavoro di altri dipendenti, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato per scarso rendimento.

In linea di massima non essendo la prestazione lavorativa svolta con un contratto di lavoro subordinato, finalizzata ad un raggiungimento di risultato, ma una messa a disposizione delle proprie energie nei tempi e nei modi decisi (prestazione di mezzi e non di risultato), risulta difficile ipotizzare che si verifichi un vero e proprio inadempimento contrattuale in scarso rendimento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.14310/15, invece, ha ammesso la possibilità del datore di licenziare per scarso rendimento, quando siano forniti dallo stesso sia i parametri per accertare se la prestazione venga eseguita con diligenza e professionalità medie, sia un monitoraggio dell’attività del lavoratore confrontato con quella degli altri dipendenti. Da quest’ultima in particolare, nel caso specifico, era stata dimostrata la notevole sproporzione tra gli obiettivi del programma di produzione e la realizzazione del lavoro da parte del dipendente nel periodo preso a base.

Per dimostrare l’effettivo inadempimento, è necessario valutare la condotta del lavoratore nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo. Il mancato raggiungimento del parametro, però non va confuso con l’oggetto dell’accertamento, che è costituito dall’inesatta o incompleta o mancata esecuzione della prestazione.

Nel caso specifico il licenziamento per scarso rendimento ha costituito un’ipotesi legittima di recesso del datore, per notevole inadempimento degli obblighi di diligenza connaturati al rapporto di lavoro. Il lavoratore era stato licenziato da un’impresa di telefonia mobile, perché in un periodo compreso tra ottobre 2008 e marzo 2009, aveva raggiunto livelli di produttività di molto inferiori alla capacità produttiva di altri dipendenti aventi il suo stesso profilo professionale. La sua attività, inoltre, era stata messa in relazione alle prestazioni individuali da lui stesso raggiunte in un corrispondente periodo precedente alla rilevazione temporale effettuata.

Anche la Corte d’Appello di Torino, intervenuta in precedenza, aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento, proprio per la chiarezza dei parametri di valutazione utilizzati e che avevano accertato lo scarso rendimento e l’effettiva grave negligenza del dipendente nel disimpegno dell’attività lavorativa.


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