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ANCI Risponde – Bilancio consolidato e armonizzazione contabile

L’ANCI pubblica la risposta al seguente quesito posto da un Comune.

DOMANDA:

Questo Ente ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art.36 del D.Lgs. n.118/2011 per cui é obbligato a redigere il bilancio consolidato. Le società partecipate sono le seguenti: ATO rifiuti con una percentuale del 2,72% in liquidazione, ATO idrico con una percentuale pari a 1,70, gal natiblei con una percentuale pari ad 1,72%,essendo tali parametri inferiore al 10% si deve approntare il bilancio consolidato o dare atto nella delibera di approvazione del rendiconto che l’ente non ha enti o società oggetto di consolidamento e che conseguentemente non procede all’approvazione del bilancio consolidato?

RISPOSTA:

Facendo riferimento alla questione posta si fa presente quanto segue. Con riferimento alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti in sperimentazione debbono provvedervi seguendo le indicazioni contenute nell’allegato 4 al Dlgs 118/2011. In particolare, gli enti debbono provvedere ad individuare i soggetti che costituiscono “ il gruppo amministrazione pubblica”; a tal fine debbono essere seguite le indicazioni fornite al paragrafo 2 del documento che è stato citato. Come risulta dal documento citato, all’interno del “gruppo amministrazione pubblica” sono comprese “le società partecipate” tra le quali vanno inserite le società indicate nel quesito. In proposito, è previsto che le società comprese nel gruppo di cui sopra possono non essere inserite nell’elenco delle società comprese nel bilancio consolidato quelle rientranti nei seguenti 2 casi: a) Nel caso di “irrilevanza”, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Normalmente si considerano irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (cioè del Comune); ci si riferisce a totale attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici. Si segnala, però, che è possibile considerare non irrilevanti i bilanci e enti/società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. In ogni caso sono considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. b) Nel caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in termini ragionevoli e senza dovere sostenere spese sproporzionale. Sulla base delle indicazioni riportate in precedenza, si ritiene che le società indicate nel quesito possano rientrare tra quelle considerate “irrilevanti” e che pertanto possano essere escluse dal consolidamento. Di ciò si dovrà dare motivata spiegazione nella delibera di approvazione del rendiconto.


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