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I vincoli finanziari per le assunzioni di personale in comando

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 3/9/2015)

Il Sindaco di un Comune chiede chiarimenti ai giudici contabili circa i vincoli finanziari a cui è soggetto il personale in comando. La risposta  al quesito è contenuta nella deliberazione n. 95/2015 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria.

I VINCOLI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE FLESSIBILE
Il Collegio contabile, a seguito delle modifiche apportate al testo originario dell’art.9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, precisa come attualmente il citato vincolo delle assunzioni flessibili è attualmente regolato dalla seguente disposizione vigente:
“A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo guanto ‘previsto dagli articoli 7. comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma , lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive .finalità nell’anno 2009.

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