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Le sanzioni dei giudici contabili, in sede di controllo, per il superamento delle spese di manutenzione automezzi

V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 1/9/2015)

I giudici della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria con due recenti deliberazioni, la n.101/2015 e la n.99/2015, a seguito della verifica dei conti consuntivi 2013, rilevano, tra l’altro, con una specifica pronuncia di grave irregolarità contabile, il mancato rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012 (spesa per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture in misura non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011), specificando come la spesa sostenuta, da uno dei due enti sottoposti a controllo, fosse addirittura superiore a quella del 2011 al netto degli acquisti, ben oltre i limite della deroga prevista per i servizi istituzionali dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa. Si invitavano, pertanto, i due enti locali a precisare le motivazioni addotte per giustificare il superamento del citato parametro normativo, indicate nella nota in calce al punto 1.15.4 del questionario, soprattutto in riferimento alla riferita “necessità” della spesa “comprovata dal settore tecnico”.

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