MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


ANCI Risponde: La tassa rifiuti

L’ANCI risponde al seguente quesito posto da un Comune.

DOMANDA:

Un albergo con annesso ristorante il 12.11.2008 ha dichiarato la superficie ai fini TARSU, allegando copia del DOCFA, per un totale di mq. 4.384. Con lettera del 6 luglio 2015, ha presentato una dichiarazione rettificativa dove ha indicato che la superficie complessiva dell’attività è di mq. 3.631,00. Ha chiesto, inoltre, il rimborso dei versamenti effettuati negli ultimi cinque anni, rinvenienti tra la differenza dei metri quadri dichiarati con la prima denuncia e la seconda, pari a mq. 753, per complessivi €. 26.519,00. Nel secondo conteggio presentato dal contribuente diverse tipologie di superfici non sono state inserite: 1. Terrazze e balconi; 2. Scale di accesso ai livelli superiori; 3. Aree scoperte pertinenziali (settore barbecue, rinfresco, attesa, area gioco bambini attrezzata, ecc..). Per quanto innanzi riportato, si chiede se è corretto inserire nel calcolo delle superficie soggette a tassazione anche quelle sopra indicate e se esistono anche altre tipologie di superfici non previste al punto precedente ed in genere quale comportamento dovrà adottare questo ufficio in merito.

RISPOSTA:

In vigenza del regime TARSU, l’art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 stabiliva: “La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde[….]”. Tale comma va letto alla luce delle ulteriori disposizioni sulla tassazione delle aree scoperte contenute nel successivo art. 66, commi 1 e 2, oggetto nel tempo di diversi interventi normativi (l’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 599 del 1996, convertito dalla L. n. 5 del 1997, ha introdotto l’esclusione delle aree scoperte pertinenziali per tutte le categorie di utenze; l’art. 6, del D.L. n. 328 del 1997, convertito dalla L. n. 410 del 1997, ha fornito una nuova versione dell’art. 2, comma 4-bis: “Le disposizioni di cui all’art. 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall’art. 3, comma 68, lettera f, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l’imponibilità delle superfici scoperte operative e l’esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili”; l’art. 1, comma 3, D.L. n. 8 del 1999, convertito con L. n. 75 del 1999, ha stabilito che: “Il disposto dell’articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998”; l’art. 6, del D.L. n. 328 del 1997 sostituisce il comma 4-bis dell’art. 2, D.L. n. 599 del 1996 con il seguente testo: “Le disposizioni di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall’articolo 3, comma 68, lettera f, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l’imponibilità delle superfici scoperte operative e l’esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili”). Dalla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 62, comma 1, e 66, commi 1 e 2 e dei citati interventi normativi deriva l’applicabilità del tributo sulle superfici relative ai locali e alle aree scoperte operative, con esclusione delle superfici relative alle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, siano essi utenze domestiche (abitazioni civili) che non domestiche. L’ambito di applicazione della TARSU è ulteriormente precisato dalla lettura degli art. 62, comma 1, e 66, commi 1 e 2, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 62, comma 2, in base al quale: “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche’ risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. L’ambito applicativo del tributo sui rifiuti trova sostanziale conferma nel passaggio alla tariffa TIA1 ( il comma 3, dell’art. 49, del D. Lgs. n. 22/1997 stabilisce che “La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”) e TIA2 ( il comma 1, art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che: “Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. […..]).

Nel 2013 è stata introdotta la TARES con l’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, il cui comma 3 stabilisce: “Il tributo e’ dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” e il comma 4 (modificato dall’articolo 10, comma 3, lettera a, del D.L. n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 64 del 2013): “Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

Infine, nel 2014 è stata introdotta TARI con l’art. 1, commi 641 ss, Legge n. 147 del 2013. In particolare, il comma 641 stabilisce che: “Il presupposto della TARI e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

Alla luce del quadro normativo sopra esposto si denota una sostanziale continuità nel tempo sulla tassazione delle aree scoperte. La normativa, e i vari interventi giurisprudenziali, hanno chiarito che la tassazione delle aree scoperte dipende dalle caratteristiche e dall’uso cui sono destinate distinguendo tra aree scoperte operative (suscettibili di produrre rifiuti e quindi tassabili) e aree scoperte pertinenze ed accessorie (non suscettibili di produrre rifiuti e quindi non tassabili) con riferimento a locali sia ad uso domestico e che non. Un caso particolarmente analizzato dalla giurisprudenza è quello relativo alle aree destinate a parcheggio per le quali ha posto la distinzione tra i parcheggi aree operative, ovvero finalizzati ad ottenere un introito per la sosta (c.d. a pagamento) o al ricovero di automezzi per aziende operanti nel settore dell’autotrasporto, e i parcheggi aree pertinenziali o accessori, finalizzati ad accogliere a titolo gratuito le autovetture del personale e della clientela oppure le autovetture delle abitazioni private. In altri temini, se gli stessi risultano pertinenziali o accessori a locali ad uso abitativo o commerciale dovranno essere dichiarati non tassabili, mentre, al contrario, se gli stessi rappresentano l’elemento strumentale di un’attività, o se rappresentano un servizio a pagamento, saranno sottoposti a tassazione. Sulla base di tale premessa possiamo dare le seguenti indicazioni: – le scale e gli androni la hall (sala di attesa) dell’albergo, in quanto locali integralmente ricompresi nella struttura alberghiera e dalla stessa detenute e occupate in via esclusiva, sono soggetti a tassazione; – i balconi e le terrazze ai quali si accede dalle camere possono essere considerati pertinenze dell’immobile non soggette a tassazione; – in via generale, per le aree scoperte va valutato caso per caso la loro riconducibilità al concetto di aree operative piuttosto che a semplici aree pertinenziali o accessorie; a parere di chi scrive, le aree scoperte destinate al settore barbecue e rinfresco vanno considerate parti integranti della struttura ricettiva suscettibili di produrre rifiuti e quindi aree operative.

Ciò premesso, l’onere di dichiarare e fornire la documentazione probatoria ora per allora circa la reale destinazione dei locali e delle aree scoperte grava sul contribuente.


https://www.bilancioecontabilita.it