MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Contabilità armonizzata. Risposta a nuovi quesiti ARCONET

Nella seduta del 15/07/2015 la Commissione ARCONET ha dato risposta ai seguenti quesiti.

Quesito a)

E’ consentito approvare il bilancio di previsione nel corso del mese di luglio avvalendosi del principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 di seguito riportato:

“Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

a) successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,

b) dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio

c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali . Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)”.

In particolare, è considerata rispettata la condizione di cui alla lettera b)?

Risposta

Considerato che l’articolo 193 del TUEL prevede che la verifica degli equilibri di bilancio è effettuata entro il 31 luglio di ogni anno, la condizione di cui alla lettera b) si intende rispettata se il bilancio di previsione è approvato nel corso del mese di luglio.


Quesito b)

Nella sezione del piano dei conti finanziario relativa alle entrate in conto capitale vi sono i dettagli sulla ripartizione dei trasferimenti riguardanti i fondi strutturali UE, ma non si riscontra un medesimo livello di dettaglio per quanto concerne i corrispondenti trasferimenti di parte corrente.

Risposta:

In occasione dell’emanazione del prossimo decreto concernente l’aggiornamento degli allegati al D.Lgs. 118/2011, sarà disposto anche l’aggiornamento del piano dei conti integrato, con l’introduzione dei seguenti nuovi codici, evidenziati in verde, al fine di prevedere il maggiore dettaglio dei Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo.


Quesito c)

Nel quadro generale riassuntivo al rendiconto, tra le entrate, viene riportato il fondo pluriennale vincolato corredato dalla seguente nota “(1) Indicare l’importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.”. Tale valore corrisponde all’importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell’anno precedente (spesa).

Tale valore dà copertura ad una parte del Fondo pluriennale vincolato inserito nella parte spesa (in particolare alle spese imputate agli esercizi successivi cui il rendiconto si riferisce e finanziate negli esercizi precedenti) ed agli impegni esercizi precedenti imputati all’esercizio a cui si riferisce il Rendiconto.

Tali somme, però, possono subire delle variazioni in decremento (c.d. economie di impegno) (la relativa ammissibilità è prevista al penultimo capoverso del paragrafo 5.4 del P.C.A.C.C.F. e dalla colonna X presente nell’allegato al Rendiconto relativo alla composizione per missioni e programmi del FPV) nell’esercizio in cui il rendiconto si riferisce, a seguito dell’operazione di riaccertamento.

Ne consegue che nella versione attuale del Quadro Generale Riassuntivo, mantenendo il valore del FPV di parte corrente e in c/capitale al valore iniziale, il risultato di competenza risulta maggiorato delle eventuali c.d. economie di impegno e non rappresenta l’effettivo risultato conseguito quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni (compreso il FPV spesa) dell’anno.

Si propone, quindi, di modificare il modello inserendo tra le entrate il fondo al netto di eventuali cancellazioni di impegni finanziati da FPV di anni precedenti e imputati ad esercizi successivi a quelli cui il bilancio si riferisce e all’esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Peraltro, il FPV di entrata di parte corrente e in c/capitale iscritto al netto delle c.d. economie di impegno, sarà quello da utilizzare nella voce E12 del prospetto relativo al monitoraggio del Patto di Stabilità interno.

Risposta:

La Commissione concorda sulla segnalazione ma osserva che la presenza del FPV nel prospetto degli equilibri modifica il significato tradizionale del risultato di competenza dell’esercizio, che non risulta più essere costituito dalla differenza tra le entrate e le spese di competenza finanziaria. Pertanto non considerata rilevante la necessità di modificare il prospetto del quadro generale riassuntivo (e degli equilibri).

Si è inoltre, considerato che gli effetti positivi della cancellazione, effettuata nel corso dell’esercizio, degli impegni finanziati dal FPV, sono rilevati attraverso l’allegato concernente la composizione del FPV.


Quesito d)

Si segnala che la versione attuale degli schemi che compongono il bilancio di previsione rendono difficile una analisi delle spese per anno del finanziamento. Sarebbe, invece, utile riuscire a fornire agli stakeholders una visione degli stanziamenti di spesa suddivisa tra la quota finanziata nell’anno e quella finanziata in anni precedenti attraverso il fondo pluriennale vincolato. Preferibilmente anche per Titoli, Missioni e Programmi.

Analoghe considerazioni potrebbero valere per lo schema di Rendiconto, allegato 10.

Risposta:

La Commissione osserva che l’allegato concernente la composizione del FPV, fornisce indicazioni in merito agli stanziamenti di spesa finanziati dal FPV e ritiene che la modifica proposta determinerebbe un appesantimento eccessivo degli schemi di bilancio in considerazione dell’informazione resa disponibile ai terzi.

Inoltre, considerato che anche l’utilizzo del risultato di amministrazione rappresenta un finanziamento proveniente dagli esercizi precedenti, accogliere la proposta implicherebbe aggiungere anche una colonna per rappresentare la quota della spesa finanziata dal risultato di amministrazione.

Pertanto la Commissione non ritiene opportuno accogliere la proposta.


Quesito e)

Al paragrafo 9.2 relativo al Risultato di Amministrazione, nell’ultimo periodo nel fare riferimento all’eventuale disavanzo risultante dal Prospetto del risultato di amministrazione Presunto, è scritto erroneamente lettera D) (che identifica il totale della parte di avanzo destinata ad investimenti), anziché lettera E) (che identifica il totale della parte disponibile di avanzo).

Si riporta testualmente la formulazione prevista nel Principio: …. Nel corso dell’esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzi un disavanzo di amministrazione (lettera D) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell’esercizio provvisorio …

Si propone, quindi, di riformulare il periodo come segue: …. Nel corso dell’esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzi un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell’esercizio provvisorio …

Risposta:

La Commissione concorda sulla necessità di eliminare l’errore materiale presente nel principio applicato della contabilità finanziaria, paragrafo 9.2.


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