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ANCI risponde - Il procedimento disciplinare

L’ANCI risponde ad una domanda avente ad oggetto un procedimento disciplinare. Qui di seguito i contenuti.

DOMANDA:

Questo ente ha avviato un procedimento disciplinare a carico di un dipendente già precedentemente sospeso ai sensi dell’art. 5, comma 2, CCNL 22 aprile 2008, a seguito di rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, fatti rispetto ai quali il procedimento disciplinare è stato sospeso ai sensi dell’art. 55-ter, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001. Il nuovo procedimento disciplinare si riferisce a fatti accaduti prima della sospensione cautelare dal servizio ai sensi del predetto art. 5, comma 2. Si chiede, nel caso in cui tale secondo procedimento disciplinare debba concludersi con la sospensione dal servizio, quali siano le modalità di applicazione di tale sospensione, se cioè essa debba essere applicata dopo il termine della sospensione cautelare (ad oggi sconosciuto), oppure sovrapponendone l’applicazione alla sospensione cautelare già in essere, o ancora con altra modalità.

RISPOSTA:

Il dipendente è attualmente sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 5, comma 2, CCNL 22 aprile 2008, in quanto è stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro (o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento). L’art. 55-ter, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 prevede infatti che “Per le infrazioni di maggiore gravità, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”. Il procedimento disciplinare è ripreso entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa. La ripresa avviene mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. Occorre ricordare che “La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso” (art. 653 c.p.p.). L’art. 32-quinquies del c.p. dispone che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La Legge 27 marzo 2001 n. 97, all’art. 5, comma 4 prevede che “Salvo quanto disposto dall’articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell’articolo 3, ancorchè a pena condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare”. Si evidenzia che qualsiasi condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri propri di una pubblica funzione, o di un pubblico servizio, o di uno degli uffici indicati nel n. 3 dell’art. 28, o con l’abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere. L’ente dovrà valutare, oltre alla tipologia di reato commessa, ogni aspetto aggravante o attenuante, conoscendo le condizioni effettive di svolgimento del lavoro e degli illeciti, comminando la sanzione più equa. Sulla base delle considerazioni che precedono si rileva che: – in merito al primo procedimento disciplinare (sospeso), l’amministrazione dovrà attendere la conclusione del procedimento penale; – se questo si conclude con sentenza di condanna a reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320, il rapporto di lavoro si estingue. In questo caso, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la sanzione disciplinare espulsiva retroagisce al momento dell’adozione della sospensione cautelare; – se la sentenza è di condanna ma fuori dai casi di cui al punto precedente, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata ugualmente, a seguito di procedimento disciplinare. Anche in questo caso, la sanzione disciplinare espulsiva retroagisce al momento dell’adozione della sospensione cautelare; – se la sentenza è di proscioglimento o di assoluzione, la sospensione perde efficacia e sull’amministrazione gravano gli oneri della restitutio in integrum.

In mancanza di informazioni più dettagliate circa la natura dei fatti contestati al dipendente nel secondo procedimento disciplinare, si dà per presupposto che essi non abbiano rilevanza penale. Si tratta, presumibilmente, di fatti che comportano – ai sensi dell’art. 3 CCNL 11 aprile 2008 – della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio: – con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (assenza ingiustificata dal servizio, ritardo ingiustificato, comportamenti ingiuriosi, ecc); – oppure con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (insufficiente persistente scarso rendimento, recidiva, elusione dei sistemi di rilevamento elettronico della presenza, ecc..). Preliminarmente, si esprime il parere che sarebbe opportuno non portare a conclusione il secondo procedimento disciplinare prima che sia definito il primo procedimento disciplinare (e relativo processo penale). Infatti va da sé che, se il primo procedimento si concludesse con la sanzione disciplinare estintiva del rapporto di lavoro, nulla quaestio anche per il secondo. Il problema si porrebbe solo laddove il processo penale (correlato al primo procedimento disciplinare) si concludesse con una sentenza di assoluzione, o anche di condanna, ma non tale – anche in base alle risultanze del procedimento disciplinare – da determinare il licenziamento. In questo caso, comunque, il fatto di aver sospeso anche il secondo procedimento fino alla definizione del primo, elimina le difficoltà applicative di una eventuale sanzione di sospensione dal servizio, la quale troverà applicazione solo una volta conclusasi la precedente sospensione.


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