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ANCI Risponde - Le comunicazioni con le imprese .

Sul sito ANCI risponde è stata pubblicata la risposta alla seguente domanda formulata da un Comune.

DOMANDA:

Premesso che la PA è tenuta ad intraprendere rapporti con le imprese mediante l’utilizzo della PEC, con il presente quesito si desiderano richiedere delucidazioni in merito alle seguenti problematiche: 1- L’invio di documentazioni ed istanze in formato cartaceo direttamente mediante servizio postale o allo sportello del protocollo è ancora possibile, se si fino a quale data? 2- Qualora l’invio cartaceo fosse possibile e la ditta ometta di indicare la sua PEC, l’ente può mediante regolamento o disposizioni dirigenziali dichiarare irricevibile l’istanza con archiviazione diretta della stessa? 3- Qualora una mail pec inviata all’indirizzo indicato dalla ditta o reperibile sul sito www.inipec.gov.it non venga consegnata con indicazione “avviso di mancata consegna”, condizione non addebitabile a problemi informatici ma a causa del mancato pagamento del rinnovo dell’indirizzo mail, quale validità può essere attribuita alla pec inviata dall’Ente? Ci sono differenze tra quest’ultimo caso e l’eventuale mancata consegna per casella piena? E quali rimedi sono esperibili qualora non sia reperibile un valido indirizzo pec?

RISPOSTA:

A norma dell’art. 5-bis, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”. Tale disposizione è pienamente vigente e, pertanto, non è più possibile utilizzare la modalità cartacea per le comunicazioni tra l’Ente e le imprese. La presenza – su INI-PEC – di indirizzi di posta elettronica certificata non attivi, errati o comunque inutilizzati dall’impresa titolare che, lasciando la propria casella in condizione di non poter ricevere i messaggi PEC, di fatto impedisce il buon fine della comunicazione, rappresenta un limite dello strumento. La mancata consegna della PEC per mancato rinnovo dell’indirizzo corrisponde alla raccomandata tornata al mittente per irreperibilità. Diversamente, l’impossibilità di consegnare il messaggio dovuta al raggiungimento della capienza massima della casella di posta della società, seppur dovuta alla mancanza di diligenza di quest’ultima nel liberare lo spazio sufficiente sulla casella per consentire la ricezione dei messaggi, non permette l’effettivo perfezionamento della ricezione del messaggio in quanto il mittente non riceve la conferma del recapito dello stesso. In tali casi, al fine di avere la certezza circa l’effettivo recapito delle comunicazioni, si consiglia di provvedere con le tradizionali modalità analogiche.


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