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ANCI Risponde - L'ordinanza sindacale di ripristino ambientale.

L’ANCI risponde al quesito avanzato da un Comune, qui di seguito illustrato.

DOMANDA:

Dovendo questo Comune eseguire in danno di un privato un’ordinanza sindacale di ripristino ambientale ai sensi del D.Lgs.n.152/06 avente ad oggetto lavori finalizzati alla rimozione dei rifiuti e all’esecuzione delle opere connesse, nel rispetto delle previsioni dell’art. 192 comma 3, di importo quantificabile in circa 600.000 euro, si prospetta la seguente soluzione interpretativa.

I lavori non sono qualificabili come lavori pubblici in quanto non si tratta di un’opera pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 e 163/06 e dunque afferenti la spesa in conto capitale, ma come opere da inserire nella parte corrente della spesa, seppure essendo lavori, in quanto spese necessarie per l’esecuzione di un provvedimento vincolato ex lege ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 e privi della caratteristica di “lavoro pubblico” atteso che il D.Lgs.152/06 art. 192 comma 3 pone l’obbligo ripristinatorio a carico del comune solo nel caso di mancato adempimento del privato (come nel caso di specie).

Se è vera questa tesi, a quali obblighi di segnalazione il Comune è sottoposto, esempio comunicazioni ANAC, Osservatorio Regionale, ecc.?

RISPOSTA:

Laddove viene constatato un abbandono di rifiuti, l’art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 Testo unico ambientale, prevede che, fatte salve le sanzioni comminabili dagli artt. 255 e 256 dello stesso testo, il responsabile dell’abbandono, se individuato, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali di godimento dell’area su cui è avvenuto l’abbandono, ai quali sia imputabile la violazione sia a titolo di dolo che di colpa, debbano provvedere alla rimozione dei rifiuti inviandoli allo smaltimento o al recupero, nonché al ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale l’ente locale procederà all’esecuzione in danno ai soggetti obbligati, con il recupero delle somme anticipate per le operazioni. Prima di procedere all’emissione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del T.U.A., è necessario inviare formale comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti destinatari del provvedimento, quindi al proprietario dell’area (o titolare di diritti reali o personali di godimento), dovendosi ritenere obbligatorie, nella materia specifica, le regole degli artt. 7 e 21 octies della Legge 241/1990 (T.A.R. Lombardia Milano sez. IV 2 settembre 2009 n. 4598). Se non si è individuato l’autore materiale della violazione, per gli altri soggetti (proprietario ecc.) indicati dall’art. 192 T.U.A.l’obbligo di provvedere nasce solo se a questi ultimi la violazione possa essere imputata a titolo di dolo o colpa. Sarà quindi necessario, sulla base di accertamenti esperibili dagli organi di controllo, capire se il proprietario, che non abbia abbandonato egli stesso il rifiuto, abbia almeno concorso materialmente o moralmente con l’autore della violazione (Cass. Pen. Sez.III 14 maggio 2007 n.16957). La norma prefigura un’ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio, di cui è riprova il fatto che per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati in solido, è necessaria l’imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge. In caso di inottemperanza, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. previa imputazione nella spesa corrente, potendo poi rivalersi sul soggetto responsabile, con recupero delle spese anticipate, anche mediante ingiunzione amministrativa, ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure mediante il sistema di riscossione mediante concessionario (se ancora vigente nel Comune) o Equitalia s.p.a. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, è punito (oltre che con sanzione pecuniaria) con la pena dell’arresto fino ad un anno, pertanto l’Ente Municipale deve procedere alla segnalazione di notizia di reato. I lavori di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi non sono qualificabili come lavori pubblici. I lavori pubblici sono infatti l’attività finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica, che è caratterizzata da tre elementi: – natura pubblica del soggetto che realizza l’opera (elemento soggettivo); – natura immobiliare dell’opera da realizzare (elemento oggettivo); – finalità perseguita dall’amministrazione, ossia destinazione ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o, più in generale, ad un pubblico fine (elemento teleologico). Nel caso di cui all’art. 192 TUA, l’ente non realizza una nuova opera, da destinare ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, ma si limita a ripristinare lo status quo ante di luoghi che potrebbe anche essere di proprietà privata (per cui il pubblico fine è solo indiretto). Inoltre lo fa soltanto in qualità di sostituto del soggetto che sarebbe giuridicamente tenuto, e nei cui confronti agirà per il recupero delle somme anticipate. Pertanto non si ritiene che abbia particolari obblighi di segnalazione.


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