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Vincenzo Giannotti - La giustizia contabile chiarisce le limitazioni alle assunzioni disposte dal d.l.66/2014

Primo intervento della giustizia contabile sulla reale portata delle limitazioni alle assunzioni disposte dall’art.41 comma 2, D.L.66/2014, il quale dispone quanto segue “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione  di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti  superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

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