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Delibera Sezione delle Autonomie sulla relazione di fine mandato del Sindaco.

Con deliberazione n.15, depositata in data 30/04/2015, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie rende noto che:

Relazione di fine mandato, prevista dall’art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149, da ultimo modificato dall’art. 11 del d. l. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68. La Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con deliberazione n. 129/2014/QMIG del 12 novembre 2014, rilevava alcune irregolarità in ordine alla compilazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato del Comune di Cannara (PG). In particolare, emergeva che la relazione di fine mandato, prevista dall’art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149, da ultimo modificato dall’art. 11 del d. l. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, era stata sottoscritta dal commissario straordinario nominato per la provvisoria amministrazione dell’Ente dall’1 ottobre 2013 in sostituzione del Sindaco a seguito delle dimissioni di nove su sedici consiglieri comunali con conseguente scioglimento del Consiglio comunale. Con nota del 14 ottobre 2014, il Sindaco dell’Ente precisava che la relazione era stata sottoscritta dal commissario straordinario, in quanto in carica al momento della redazione della medesima. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti pronuncia il seguente principio di diritto: “la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell’organo consiliare; in assenza di un’espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all’ente locale portare ad attuazione”


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