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Aran – Orientamenti applicativi - Personale collocato in distacco sindacale

L’ARAN con l’orientamento RAL__1745__  del 27/04/2015 risponde alla seguente domanda.

Al personale collocato in distacco sindacale deve essere conservata l’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999 in godimento dello stesso al momento del distacco? Se nel corso del distacco, al medesimo dipendente non è ulteriormente confermato l’incarico legittimante il riconoscimento dell’indennità per specifiche responsabilità, lo stesso ha diritto all’ulteriore percezione della stessa? Può la contrattazione integrativa disciplinare la materia?

Relativamente alla problematica concernente la salvaguardia a favore del dipendente in distacco sindacale dell’indennità di cui all’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dell’art.19, comma 2, del CCNL 5.10.2001.

La predetta clausola contrattuale, infatti, prevede chiaramente la conferma, per tutto il periodo di distacco sindacale, anche dell’importo del compenso di cui al suddetto art. 17, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999, eventualmente in godimento al momento della decorrenza del periodo del distacco medesimo.

Sulla base della richiamata disciplina contrattuale, ad avviso della scrivente Agenzia, acquista uno specifico rilievo la considerazione del trattamento economico in godimento del lavoratore al momento della decorrenza del distacco, rispetto alla quale diventerebbe ininfluente qualsiasi ipotesi di successive scadenze della indennità in godimento.

Conseguentemente, il dipendente dovrebbe conservare l’indennità anche nel caso in cui successivamente, all’interno del periodo temporale di distacco sindacale, venga meno l’incarico di specifiche responsabilità legittimante l’erogazione della relativa indennità.

Si coglie l’occasione anche per ricordare che, attualmente, la definizione del trattamento economico del dipendente collocato in distacco sindacale non forma in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa.

In materia di rapporti tra il livello di contrattazione nazionale e quello decentrato, si deve anche ricordare che, ai sensi dell’art.40, comma 3-bis, del D.Lgs.n.165/2001, 3-bis.  Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. ………… Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; ……… “.

Nessuna disposizione del CCNQ del 7.8.1998 e successive modificazioni in materia di prerogative sindacali o della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro demandano, direttamente o indirettamente, tale materia alla contrattazione di secondo livello.


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