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Rimborsi sprint da split payment: più agevole la via per ottenerli

Con comunicato del 24/02/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

I fornitori della Pubblica amministrazione, coinvolti nel meccanismo della “scissione dei pagamenti” e, per questo motivo, ammessi ai rimborsi Iva prioritari, potranno accedervi anche se non in possesso dei presupposti “generici”, indispensabili, invece, per gli altri contribuenti Iva autorizzati.

Lo stabilisce il decreto Mef del 20 febbraio 2015, pubblicato sul sito del dipartimento Finanze e contenente le modifiche necessarie alla disposizione che aveva spianato la via per accedere ai rimborsi sprint.

 Il nodo era già venuto al pettine al momento dell’introduzione dello “split payment” (articolo 1, comma 629, lettera b, legge 190/2014) che, spostando l’obbligo del versamento dell’Iva dal fornitore alla Pubblica amministrazione, verosimilmente determina, per il primo, una perdurante posizione creditoria.

 Per risolvere il problema, già con il Dm del 23 gennaio scorso (vedi “Split payment: si scrive in fattura e il rimborso diventa prioritario”), ai cessionari/prestatori della Pa era stata data la possibilità di ottenere i rimborsi, anche trimestrali, più velocemente, stabilendone l’inclusione fra le categorie di contribuenti per i quali la restituzione delle eccedenze Iva detraibili avvengono in via prioritaria, limitatamente al credito relativo alle operazioni soggette alla “scissione dei pagamenti”. L’inserimento, effettuato con l’articolo 8, era avvenuto applicando tout court, anche a questi operatori, tutte le regole fissate per gli altri ammessi ai rimborsi sprint; in particolare, le condizioni generiche stabilite dall’articolo 2 del Dm 22 marzo 2007:

Condizioni che restano ancora valide per gli altri ammessi, cioè:

non più, invece, per la variegata platea dei fornitori della Pa.


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